Isa periodo d’imposta 2020, nuovi indici

Isa applicabili dal periodo d’imposta 2020: un decreto MEF del 2 Febbraio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2021 (supplemento ordinario n. 12), approva 87 nuovi indici che rappresentano le evoluzioni di 86 indici approvati a dicembre del 2018 e di un Isa approvato a dicembre 2019, per il quale l’aggiornamento è stato anticipato di un anno rispetto alla ordinaria cadenza biennale prevista dalla norma.

Gli 87 nuovi Isa periodo d’imposta 2020

Gli Isa appena approvati vanno, come quelli già operativi, considerati come base di partenza della versione definitiva che le imprese e i lavoratori autonomi applicheranno in occasione della dichiarazione dei redditi 2021.

Il decreto “Rilancio” ha infatti previsto che per la loro applicazione, nei periodi di imposta 2020 e 2021, la società Sose definisca specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, nonché di prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli Isa.

A conclusione delle analisi condotte dalla società Sose si dovrebbero, invece, individuare delle nuove metodologie che potranno portare all’introduzione di importanti correttivi che riguarderanno tutti i 175 indici in vigore per il 2020 e, di conseguenza, a una significativa modifica dei risultati (presumibilmente più favorevoli al contribuente) dell’applicazione degli Isa ai soggetti interessati.

La revisione degli Isa riguarda:

– 2 indici relativi al comparto dell’agricoltura;

– 21 indici afferenti le attività del commercio;

– 5 indici relativi alle attività professionali;

– 37 indici per l’area dei servizi;

– 22 per il comparto delle manifatture.

Cause di esclusione

Nel decreto 2 febbraio 2021 sono state confermate alcune cause di esclusione dall’applicazione degli indici, ulteriori rispetto a quelle previste dalla norma; è stato, infatti, previsto che gli Isa non si applichino nei confronti:

a. dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero, compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del Tuir, di ammontare superiore a 5.164.569 euro;

b. dei contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e dei lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del Dl n. 98/2011, e dei contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;

c. dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’Isa relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;

d. delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;

e. dei soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, una delle seguenti attività:

  • trasporto con taxi, codice attività 49.32.10;
  • trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente, codice attività 49.320;

f. dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo Iva.

È dunque confermata, anche per quest’anno, l’esclusione dall’applicazione degli Isa per coloro che partecipano ai gruppi Iva.

Alle suddette cause di esclusione vanno aggiunte, per il periodo d’imposta 2020, le nuove ipotesi individuate dal decreto del 2 febbraio riguardante le modifiche agli ISA per il medesimo periodo d’imposta. 

Con riferimento a dette cause di esclusione, il decreto prevede anche che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, siano individuate le tipologie di contribuenti comunque tenuti alla comunicazione dei dati richiesti nei modelli Isa.

Tale previsione, in coerenza con quanto disposto dal decreto legge n. 50/2017, risponde all’esigenza prospettata dalla Sose di acquisire le informazioni necessarie alle future elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale, nell’ottica di una possibile applicazione anche a tale tipologia di soggetti.