Patent box, modalità di presentazione delle integrative
L’Amministrazione finanziaria interviene sulle modalità di presentazione delle dichiarazioni integrative “a favore” per recuperare le variazioni in diminuzione relative alle quote di reddito agevolabile spettanti a seguito dell’accordo di ruling da patent box, per gli anni d’imposta 2015 e 2016.
In sintesi, la risoluzione n. 9/E/2021 chiarisce che le predette variazioni in diminuzione possono essere indicate nelle dichiarazioni integrative Irpef/Ires e Irap, relative al 2016, scontando le aliquote previste per tale anno.
Purché, tuttavia, non sia stata presentata istanza di rimborso.
Patent box e principio di cassa
Ulteriore precisazione riguarda il principio di cassa come criterio di imputazione della riduzione della deduzione forfettaria Irap dall’Ires, in caso di presentazione di dichiarazione integrativa Irap “a favore”.
Le disposizioni attuative del regime opzionale agevolativo del patent box, relativo ai redditi d’impresa derivanti dall’impiego di software protetti da copyright, brevetti industriali, di disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, sono da ultimo fissate dal decreto ministeriale 28.11.2017.
L’articolo 4, comma 4 del dm prevede, tra l’altro, che la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi intercorsi tra la presentazione dell’istanza di adesione al regime e la sottoscrizione dell’accordo può essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sottoscrizione del ruling.
II contribuente può, in ogni caso, presentare istanza di rimborso o dichiarazione integrativa “a favore”.
Riguardo a questa opzione, l’Agenzia delle entrate conferma quanto sopra anticipato sulle le variazioni in diminuzione riferibili alle quote di reddito agevolabile spettanti a seguito di accordo di ruling da patent box, riguardanti gli anni di imposta 2015 e 2016.
Risolto il primo interrogativo, la risoluzione n. 9/E/2021 si concentra sugli effetti derivanti dalla fruizione del beneficio da patent box sull’ammontare della deduzione, pari al 10% dell’Irap ai fini Ires, forfettariamente riferita all’imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati, spettante nei periodi di validità dell’accordo.
Nel caso, infatti, di presentazione di integrativa Irap a favore a seguito di un accordo di ruling da patent box, il contribuente che ne ha beneficiato, spiega l’Agenzia, si trova nelle condizioni di dover ridurre la deduzione forfetaria dell’Irap a fini Ires.
Il legislatore, precisa l’Agenzia, ha assunto il principio di cassa come criterio per determinare la quota di Irap deducibile dalla base imponibile Ires.
In conclusione, l’Agenzia ritiene che il principio di cassa sopra richiamato in tema di deduzione forfettaria dell’Irap ai fini Ires deve essere applicato anche nell’ipotesi in cui l’imposta regionale sulle attività produttive dovuta per un determinato anno venga poi rettificata “a favore”. In particolare, la riduzione della deduzione forfettaria in questione deve essere imputata nel periodo d’imposta in cui il credito Irap emerso in sede di dichiarazione integrativa “a favore” diventa utilizzabile.