Accertamento: non ha colpa il commercialista superficiale
In tema di accertamento fiscale, il contribuente che, per comportamento negligente, ha omesso il dovuto controllo sulla vigilanza, non può scaricare sul suo consulente la responsabilità della non corretta tenuta della contabilità.
Il principio di diritto non è nuovo alla Suprema corte che, citando la sentenza n. 12901 del 2019, ha ribadito nell’ordinanza n. 28291/2020 che “in tema di violazioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell’esclusione di responsabilità per difetto dell’elemento soggettivo, grava sul contribuente ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 472/1997 la prova dell’assenza assoluta di colpa, con conseguente esclusione della rilevabilità d’ufficio, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza”.
Accertamento, la prova contraria grava sul contribuente
In definitiva, la prova della assenza del dolo o della colpa ricade sul contribuente e va distinta dalla prova della buona fede.
La buona fede rileva, invero, come esimente solo se l’agente è incorso in errore inevitabile, per essere incolpevole l’ignoranza dei presupposti dell’illecito e, dunque, non superabile con l’uso della normale diligenza (cfr, Cassazione n. 2139/2020).
Va, poi, evidenziato che le violazioni in oggetto consistevano nell’irregolare tenuta della contabilità, circostanza ben diversa dalla fattispecie nella quale il consulente incaricato trae in inganno il contribuente consegnandogli documentazione falsa, dalla quale si evinca la redazione della dichiarazione ed il versamento dei tributi.
L’obbligo di tenere una corretta contabilità va annoverato tra le obbligazioni di carattere “pubblico/sanzionatorio”, non delegabili; ove delegate a terzi, esse non esonerano il contribuente, che ne è soggetto e destinatario, dall’obbligo di controllarne l’adempimento da parte del professionista delegato.
L’orientamento (consolidato) delle Commissioni di merito e di legittimità è dunque il seguente, in materia:
“in tema di sanzioni per le violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell’assenza di colpa grava, secondo le regole generali dell’illecito amministrativo, sul contribuente, il quale, dunque, risponde per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica ove non dimostri di aver vigilato su quest’ultimo”.