NASpI e trattamenti di integrazione salariale: importi massimi

Di NASpI e trattamenti di integrazione salariale l’INPS riporta, nella circolare n. 7/2021, la misura, in vigore dal 1° gennaio 2021, degli importi massimi.

La norma di riferimento è rappresentata dall’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dall’anno 2016, gli importi del trattamento di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 3, comma 5, del decreto citato (c.d. “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale), nonché la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale più alto, siano aumentati nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Nello specifico, vengono indicati gli importi:

– dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito;

– dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo;

– dell’indennità di disoccupazione NASpI;

– dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL;

– dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.