Il trasferimento di quote al 34% sconta l’imposta ordinaria
Un’operazione di conferimento di titoli azionari corrispondente al 34,504% del capitale sociale, realizza una partecipazione qualificata e di maggioranza relativa rispetto ai diritti di voto esercitabili in assemblea.
Per questa ragione non rientra fra le cause di esclusione dell’imposta, previste solo se la conferitaria consegue la maggioranza dei voti di un’altra società di capitali, quindi il controllo.
E’ sulla tassazione dei trasferimenti della proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi che l’Amministrazione finanziaria dedica la risposta n. 54/2021, nella quale ricorda l’introduzione, nel 2013, dell’imposta sulle transazioni finanziarie.
Si sostanzia in un’aliquota dello 0,2% sul valore della transazione, che deve il soggetto a favore del quale avviene il trasferimento.
A nulla rileva la residenza dei contraenti o il luogo di conclusione della transazione.
Esclusioni
L’imposta non si applica alle transazioni e alle operazioni tra società fra le quali sussiste il rapporto di controllo ovvero a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale.
Allo stesso modo, la non imponibilità vale anche per il trasferimento di proprietà degli strumenti derivanti da operazioni di ristrutturazione nonché per le fusioni e scissioni di organismi di investimento collettivo del risparmio.
Il trasferimento di quote non consente il controllo: imposta ordinaria
Come rileva la risposta n. 54/2021, le cause di esclusione dall’imposizione per le operazioni di ristrutturazione prevedono che siano conferite un insieme di quote o azioni che consentano alla società avente causa di avere il controllo sull’altra società.
Ebbene, nella fattispecie rappresentata tale elemento non sussiste avendo, la conferitaria, acquisito solo il 34,504% del capitale della società conferente.
In conclusione, l’operazione realizzata non fa conseguire all’istante la maggioranza dei diritti di voto di un’altra società di capitali, come previsto dalle disposizioni che disciplinano l’esenzione; di conseguenza, l’operazione di conferimento dovrà scontare l’imposta ordinaria, non rientrando nelle previsioni normative.