Bonus idrico nella Legge di bilancio

Il nuovo Bonus idrico è, in realtà, un doppio bonus collegato: i commi da 61 a 65 della Legge di bilancio 2021 ascrivono, affianco al nuovo “Fondo per il risparmio di risorse idriche” istituito nello stato di previsione del ministero dell’Ambiente, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021, l’obiettivo di riconoscere, alle persone fisiche residenti in Italia, un “bonus idrico” pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021.

Bonus idrico: quando scatta?

L’incentivo si attiva per interventi di sostituzione di sanitari e apparecchi a limitazione di flusso d’acqua su edifici esistenti o parti di questi o su singole unità immobiliari, comprese eventuali opere idrauliche e murarie collegate.

Il contributo è riconosciuto nel limite di spesa previsto e fino ad esaurimento delle risorse, mentre modalità e termini per l’erogazione saranno fissati da un apposito decreto del ministro dell’Ambiente, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di bilancio 2021.

In sostanza, il “bonus idrico” è riconosciuto per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.

Gli interventi possono avvenire su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su singole unità immobiliari.

Quali spese rientrano nel bonus?

Le spese ammissibili alla contribuzione sono quelle sostenute per la fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.

Lo stesso vale per la fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.

Il “bonus idrico” non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva a fini Isee.

Resta un dubbio

Un dubbio interpretativo di non poco conto riguarda, invece, se il contributo sia cumulabile o meno con i benefici fiscali previsti in materia di ristrutturazione del patrimonio immobiliare. Chissà.