Tari e Tefa distinti da quest’anno
Tari e Tefa: debutto per “Tefa”, “Tefn” e “Tefz” per il versamento, tramite F24 e F24Ep:
1. del tributo sulla tutela ambientale (Tefa);
2. degli interessi (Tefn);
3. delle sanzioni (Tefz).
Vanno utilizzati i codici tributo appena istituiti dalla risoluzione n. 5/E/2021:
“TEFA” denominato “TEFA – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente”
“TEFN” denominato “TEFA – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente – interessi”
“TEFZ” denominato “TEFA – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente – sanzioni”
Il tributo Tefa – Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente – dovrà essere versato distintamente dalla Tari.
Tari e Tefa. Excursus normativo
La disciplina sul Tefa prevedeva la riscossione della tariffa insieme alla Tari e alla tariffa avente natura corrispettiva.
L’articolo 19 del Dlgs n. 504/1992, istitutivo del tributo, al comma 7 ha stabilito che per i versamenti unitari, dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, i cui criteri sono stati definiti con il recente decreto del Mef del 1° luglio 2020.
Tale decreto prevede che, per le annualità 2021 e successive, il Tefa e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai Comuni, utilizzando appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle entrate.
La struttura di gestione provvede al riversamento degli importi pagati con i suddetti codici tributo, riscossi a titolo di Tari o tariffa avente natura corrispettiva e di Tefa, rispettivamente, al comune e alla corrispondente provincia o città metropolitana, secondo il codice tributo e il codice catastale indicato nel modello F24.
Il decreto, inoltre, stabilisce che, per il 2020, a decorrere dalle ripartizioni del gettito del 1° giugno 2020 la struttura di gestione effettua lo scorporo del Tefa dai singoli pagamenti (compresi eventuali interessi e sanzioni) e il successivo riversamento alle province e città metropolitane applicando la misura del 5% o la diversa misura comunicata da tali enti.
Per i periodi precedenti rimane di competenza delle amministrazioni comunali il riversamento della componente relativa al Tefa alle rispettive province e città metropolitane.
In sostanza:
– fino al 2020, i versamenti del Tefa e della Tari o della tariffa avente natura corrispettiva sono effettuati cumulativamente, utilizzando esclusivamente i codici tributo relativi alla Tari e alla tariffa avente natura corrispettiva, senza distinguere la parte relativa al Tefa, ridenominati con le risoluzioni n. 45/2014 e n. 47/2014.
– a partire dall’anno d’imposta 2021, gli importi relativi al Tefa sono versati distintamente dalla Tari utilizzando i codici tributo istituiti.