e-fatture: il bollo nella Legge di bilancio 2021
La relazione illustrativa alla Legge di bilancio 2021 anticipa la ratio del comma 1108, il quale stabilisce che al pagamento dell’imposta di bollo sulle e-fatture e sugli altri documenti inviati attraverso lo Sdi è tenuto il contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio anche quando la fattura elettronica viene emessa da un soggetto terzo per suo conto: ciò evita incertezze nell’applicazione del tributo ove il soggetto che emette il documento fiscale sia diverso dal soggetto cedente o prestatore (in capo a questi resta, in ogni caso, la responsabilità per il pagamento dell’imposta e delle eventuali sanzioni pecuniarie).
Nel calcolo del bollo dovuto, l’Agenzia delle Entrate include:
– l’imposta dovuta in base a quanto correttamente dichiarato nella fattura;
– il maggior tributo calcolato sulle fatture nelle quali non è stato correttamente indicato l’assolvimento dell’imposta.
e-fatture: procedura ad hoc sul quantum
Il collegato fiscale alla Legge di bilancio 2020 ha introdotto una specifica procedura di comunicazione tra Amministrazione e contribuente per individuare il quantum dovuto nelle ipotesi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche.
In questo caso, l’Amministrazione finanziaria deve comunicare con modalità telematiche l’ammontare del tributo da versare, nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi.
Se l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno è di importo inferiore a 250 euro (ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre dell’anno;
Nel caso in cui, considerando anche l’imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno, l’importo complessivo da versare resti inferiore a 250 euro, il versamento dell’imposta relativa al primo e secondo trimestre dell’anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta per le fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno di riferimento.
L’organo di informazione dell’Agenzia delle Entrate ricorda che l’articolo 143 del Dl n. 34/2020 (decreto c.d. “Rilancio”) ha differito dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 l’applicazione delle norme che hanno introdotto la procedura di integrazione, da parte dell’AdE stessa, dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, inviate tramite il Sistema di interscambio, ove non rechino l’annotazione di assolvimento dell’imposta.