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  Imprese  INAIL proroga i termini delle norme sulla sorveglianza sanitaria
ImpreseLavoro

INAIL proroga i termini delle norme sulla sorveglianza sanitaria

redazioneredazione—Gennaio 12, 2021
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L’INAIL dispone la proroga, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021, dei termini delle disposizioni sulla sorveglianza sanitaria eccezionale.

I datori di lavoro – pubblici e privati – interessati dalla predetta norma possono nuovamente fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Istituto, tramite l’apposito servizio online.

Questo comunica l’INAIL il 12 gennaio 2021, sul proprio sito internet.

Aggiunge che, fermo restando quanto previsto per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio, il decreto legge n. 34/2020 prevede – art. 83 – che i datori di lavoro assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio in ragione:

a. dell’età;

b. della condizione da immunodepressione;

c. di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore.

INAIL: in cosa consiste la sorveglianza sanitaria eccezionale?

L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come “fragili” ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.

Per i datori di lavoro non tenuti alla nomina di un medico competente, ferma restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con i propri medici del lavoro.

Il datore di lavoro o un suo delegato possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l’apposito servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, accessibile dagli utenti muniti di credenziali dispositive.

Per gli utenti non registrati le credenziali possono essere acquisite tramite:

Spid;

Inps;

Carta nazionale dei servizi (Cns);

INAIL, con l’invio dell’apposito modulo da inoltrare attraverso i servizi online o da consegnare presso le sedi territoriali.

Come funziona con la delega?

Nel caso di delega del datore di lavoro, deve essere compilato e inoltrato l’apposito modulo “Mod. 06 SSE delega”, reperibile nella sezione dedicata del portale “Moduli e modelli”.

Tre step

1. Inoltrata la richiesta, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore.

2. All’esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da Covid-19 riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.

3. Successivamente all’invio del giudizio di idoneità, il datore di lavoro riceverà una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da IVA per il pagamento della prestazione effettuata (€ 50,85).

INAIL
Messaggio INPS n. 72 del 11/01/2021
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