Entrate: dai Cfp ai Ristori un sostegno flessibile e rapido

Contributi a fondo perduto (Cfp)

Il decreto “Rilancio” (articolo 25 Dl n. 34/2020) ha introdotto, per l’anno 2020, un contributo a fondo perduto per il sostegno ai soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva, con volume d’affari di massimo 5 milioni e a condizione che abbiano subito un calo effettivo del fatturato del mese di aprile 2020 pari ad almeno il 33% rispetto al mese di aprile 2019.

Il valore di tale contributo è variabile in relazione al fatturato, con un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Peraltro, la platea iniziale dei potenziali beneficiari è stata estesa dal Dl “Agosto” (articolo 60, Dl n. 104/2020).

L’indennizzo è erogato dall’Agenzia delle Entrate, che applica una percentuale alla differenza tra:

a. l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e

b. l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, pari al 20% per soggetti con ricavi o compensi fino a 400mila euro, 15% per soggetti con ricavi o compensi da 400mila euro a 1 milione e 10% per soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Una volta calcolato il valore da accreditare si provvede velocemente al pagamento tramite bonifico sul conto corrente fornito dal destinatario.

Entrate: dai Cfp ai Ristori

Il passaggio dai Cfp ai “Ristori” avviene a seguito delle nuove recenti limitazioni all’esercizio delle attività produttive introdotte con il Dpcm 24 ottobre 2020 prima e con il Dpcm 3 novembre 2020 poi per far fronte all’incremento delle infezioni da Covid-19 registrato nel nostro Paese.

Alle restrizioni dettate dai due Dpcm fanno seguito:

– il Dl n. 137/2020 (articolo 1) o decreto “Ristori”, che ha riconosciuto, per l’anno 2020, un contributo a fondo perduto ai titolari di partite Iva, attive alla data del 25 ottobre 2020, che svolgono attività prevalente nei settori economici indicati per codice Ateco nell’allegato 1 dello stesso decreto;

– il Dl n. 149/2020 (articolo 1 e 2 e articolo 8), o decreto “Ristori-bis”, che ha invece aggiunto all’elenco ulteriori settori economici dell’Allegato (articolo 1, comma 1).

“Ristori-ter,” “quater” 

I due ultimi decreti “Ristori” hanno ulteriormente esteso la platea dei potenziali beneficiari:

1. il decreto “Ristori-ter” comprende fra le attività destinatarie dei ristori anche il commercio al dettaglio di calzature;

2. il “Ristori-quater” inserisce ulteriori 33 codici Ateco relativi agli agenti e rappresentati di commercio. Allo stesso tempo, è stata disposta una nuova tranche di contributi a fondo perduto, garantendo il 200% del contributo già ricevuto sulla base del decreto “Rilancio” a tutti gli esercizi commerciali e le attività chiuse nelle zone rosse e arancioni del Paese. Mentre per alcune categorie (bar, pasticcerie e gelaterie, alberghi) attive in queste zone, il contributo previsto dal primo decreto “Ristori” è stato aumentato di un ulteriore 50 per cento.

Condizioni e limiti generali

Come nel Dl “Rilancio”, istitutivo del Cfp, anche nel “Ristori” vale la regola in base alla quale il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Ad ogni modo, il contributo – il cui importo non deve superare i 150mila euro – spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Le quote di contributo sono differenziate per settore economico a seconda delle restrizioni e delle limitazioni imposte, una variabile questa che distingue i valori dei ristori dai quelli dei primi Cfp introdotti dal Dl “Rilancio”.

I ristori: tratti distintivi di un sostegno rapido, a due velocità e più generoso

Le particolarità del nuovo strumento ristori sono l’automaticità e l’efficacia diretta. In pratica, adottando la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia delle entrate per i contributi a fondo perduto previsti dal Dl “Rilancio”, con i ristori è stata prevista una nuova tranche di contributi da erogare alle imprese che hanno dovuto chiudere o limitare la propria attività.

In particolare, in questo caso la platea include anche le imprese con fatturato maggiore di 5 milioni (con un ristoro pari al 10% del calo del fatturato) per un totale ampiamente superiore alle 300.000 imprese interessate.

Per di più, è uno strumento più generoso considerato che nella maggior parte dei casi sarà corrisposto un contributo dal 100% al 400% di quello accreditato in precedenza. L’ammontare massimo dell’indennizzo resta invece fermo a 150mila euro.

Perché a due velocità? Perché – spiega la rivista online delle Entrate – i soggetti che hanno i requisiti previsti per il contributo a fondo perduto “Ristori-bis, “ter” o quater”, ai quali è stato accreditato il precedente contributo previsto dal decreto “Rilancio” e non lo hanno riversato totalmente, non devono fare altro che verificare l’accredito del nuovo contributo.

Non occorre compilare e inviare alcuna richiesta: in pratica, l’Agenzia delle entrate accrediterà in via automatica la somma sul medesimo conto corrente su cui è stato già accreditato il contributo di cui all’articolo 25 del decreto “Rilancio“.

Al contrario, i soggetti che possiedono i requisiti previsti per il contributo a fondo perduto “Ristori-bis, “ter” e quater” ma non hanno presentato l’istanza per il riconoscimento del contributo previsto a suo tempo dal decreto “Rilancio”, per ottenere il nuovo contributo dovranno trasmettere telematicamente un’istanza secondo il modello e le relative istruzioni approvate con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 novembre 2020.

Il calendario per l’invio delle nuove richieste si è aperto il 20 novembre e resterà attivo fino al 15 gennaio 2021, termine ultimo per la presentazione delle istanze.

Bonus centri storici: ancora un Cfp

Il bonus centri storici è un indennizzo previsto espressamente dal Dl “Agosto”, articolo 59, per sostenere le attività commerciali dei centri storici di città ad alta vocazione turistica colpite dal calo dei turisti per l’emergenza da Coronavirus.

Chi sono i beneficiari?

In pratica, spetta alle attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico dei centri storici dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, secondo le ultime rilevazioni effettuate dall’Istat, hanno registrato, prima dell’emergenza sanitaria, presenze di turisti stranieri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti per quanto riguarda i capoluoghi di provincia e le città metropolitane, e per i comuni capoluogo di città metropolitana in numero pari o superiore a quello dei residenti.

Anche in questo caso si tratta di un contributo a fondo perduto: una somma di denaro corrisposta dall’AdE a seguito della presentazione di un’apposita domanda da presentare alla stessa Agenzia entro il 14 gennaio 2021.

Di seguito, i requisiti per ottenere il bonus:

1- in primo luogo è necessario avere la partita Iva attiva alla data del 30 giugno 2020 e non cessata alla data di presentazione dell’istanza;

2- ancora, occorre svolgere un’attività di vendita di beni o servizi al pubblico nelle zone A o equipollenti dei capoluoghi di provincia che hanno registrato presenza di turisti stranieri in misura tre volte superiore ai residenti o città metropolitane che hanno registrato presenza di turisti stranieri in misura almeno pari ai residenti.

La particolarità di questo bonus rivela un ulteriore tratto distintivo dei Cfp: la loro estrema flessibilità, da cui la possibilità di ridisegnarli e rimodellarli a seconda delle caratteristiche delle attività economiche da sostenere e della loro localizzazione geografica.