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  Fisco  Al via il contributo a fondo perduto per imprese del centro storico
FiscoImprese

Al via il contributo a fondo perduto per imprese del centro storico

redazioneredazione—Novembre 19, 2020
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L’Agenzia delle entrate ha aperto il canale telematico per richiedere il contributo a fondo perduto dedicato al ristoro previsto dall’articolo 59 del decreto legge n. 104/2020 (il Dl “Agosto”) per il supporto agli operatori economici che esercitano attività commerciali nei centri storici dei capoluoghi di provincia o città metropolitane a grande vocazione turistica estera e che hanno dovuto fronteggiare il forte calo di tale clientela a causa dell’emergenza da Covid-19.

Per l’invio delle domande – solo tramite i servizi telematici delle Entrate – c’è tempo fino al 14 gennaio 2021 e il pagamento delle somme avverrà con accredito diretto sul conto corrente indicato dal beneficiario.

È disponibile, nella sezione del sito che ospita le guide fiscali “l’Agenzia informa”, la guida ad hoc “Il contributo a fondo perduto per le attività nei centri storici”, utile strumento informativo.

Il modello per richiedere il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 59 del decreto c.d. “Agosto”, è stato approvato con il provvedimento AdE n. 0352471/2020.

Contributo a fondo perduto: città interessate

Il contributo è a favore degli esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei centri storici (zone A o equivalenti) dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana ad alta presenza di turisti stranieri.

I 29 centri interessati sono indicati nelle istruzioni allegate al modello.

Si tratta di città che hanno registrato prima dell’emergenza sanitaria presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri in numero:

1. almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni (per i capoluoghi di provincia);

2. pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni (per i capoluoghi di città metropolitana).

Contributo a fondo perduto: condizioni e ammontare

Il beneficio spetta se:

a. l’impresa ha il domicilio fiscale o la sede operativa nel centro storico delle città indicate nell’elenco riportato nelle istruzioni al modello di istanza;

b. l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 è inferiore ai due terzi di quello realizzato a giugno 2019.

Accesso assicurato senza confronti con l’anno precedente per chi ha iniziato la propria attività a partire dal 1° luglio 2019.

Nel dettaglio, la somma riconosciuta è determinata applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019:

15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro;

10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi tra 400mila e 1 milione di euro;

5% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1 milione di euro.

La disposizione prevede, comunque, un contributo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per gli altri soggetti.

Il tetto massimo consentito è di 150mila euro e non è cumulabile con l’agevolazione prevista dall’articolo 58 dello stesso Dl per le imprese della ristorazione, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi.

Usufruiscono del contributo, inoltre, soltanto coloro che hanno iniziato l’attività in data antecedente al 1° luglio 2020.

Le istruzioni allegate al modello contengono la tabella riepilogativa per la determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, con specificati i campi della dichiarazione dei redditi (2020 per il 2019) ai quali fare riferimento.

Contributo a fondo perduto: l’istanza

La domanda deve essere presentata compilando il modello allegato al provvedimento AdE, esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate.

Oltre ai dati necessari all’identificazione del richiedente e del suo rappresentante legale, essa contiene la dichiarazione dell’ammontare dei ricavi o compensi del 2019, dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e del mese di giugno 2019, l’Iban del conto corrente intestato al codice fiscale di chi ha richiesto il contributo e il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.

La domanda può essere presentata direttamente dall’interessato o da un suo intermediario con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente o al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

In caso di errore, fino al 14 gennaio – se non è stato ancora erogato il beneficio – è possibile sostituire l’istanza sbagliata (o le istanze sbagliate) con un’altra corretta.

È possibile, inoltre, presentare una rinuncia alla domanda precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.

Il sistema risponde con due ricevute:

1° – la prima ricevuta attesta la presa in carico o lo scarto dell’istanza a seguito dei controlli formali;

2° – la seconda ricevuta, verificata l’esattezza e la coerenza dei dati comunicati con le informazioni presenti in Anagrafe tributaria, comunica l’accoglimento o meno della richiesta, con indicazione dei motivi del rigetto.

L’interessato può visionare le ricevute accedendo alla propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate (“la mia scrivania”) e nella sezione “Consultazione degli invii effettuati” dell’applicazione web predisposta per l’invio (portale “Fatture e Corrispettivi”).

In più, l’Agenzia trasmette al richiedente, mediante messaggio Pec, una comunicazione contenente l’informazione che è stata trasmessa un’istanza o una rinuncia ad un’istanza precedentemente presentata, mettendo a disposizione del richiedente tale informazione nella propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Sul conto corrente senza ulteriori adempimenti

Accettata la domanda, l’AdE eroga il contributo sulla base delle informazioni in essa contenute, mediante accreditamento diretto sul conto intestato al beneficiario riportato nell’istanza. 

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