Ristori bis: fatturato ininfluente nella zona rossa

L’art. 6 del “Ristori bis” elimina, per i contribuenti che applicano gli Isa nella “zona rossa” ed esercitano le attività classificate con i codici Ateco di cui agli allegati 1 e 2 al decreto, il requisito del calo del fatturato o dei corrispettivi per beneficiare della proroga che rinvia al 30 aprile 2021 il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020 per i contribuenti “solari”).

Ristori bis: proroga condizionata

La proroga:

1. è condizionata a una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno;

2. riguarda i soggetti che svolgono attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi non superiori alla soglia fissata per ciascuno di essi con i rispettivi decreti del MEF.

Il 30 aprile 2021 è data di riferimento anche per i contribuenti che adottano: il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità; il regime forfetario; che partecipano a società, associazioni e imprese e, in particolare, che producono redditi in forma associata o che esercitano l’opzione per la trasparenza fiscale.

Limite del fatturato superato dalla diffusione del Covid-19

L’art. 6 del decreto “Ristori-bis” esonera, in particolare, dal calcolo dei ricavi i contribuenti Isa con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del Paese caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), inclusi come detto nell’allegato 1 e nell’allegato 2 al decreto stesso.

Non sono soggetti a vincoli di fatturato neppure gli esercenti della ristorazione che operano nelle aree con situazione emergenziale di elevata gravità e ad alto rischio (zone arancioni), in base al monitoraggio e alle relative ordinanze del ministero della Salute.

In ogni caso, gli acconti già versati non potranno essere rimborsati.

Ristori bis: esclusi dal beneficio

È bene ricordare che per gli altri contribuenti previsti dall’articolo 98 del decreto “Agosto” (n.104/2020), la proroga resta legata alla riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

Nulla cambia per i soggetti che operano in “zona gialla”.