Contributi sospesi: nuova circolare INPS

Con la circolare n. 129 del 13 novembre 2020, che sostituisce la precedente n. 128/2020, l’INPS fornisce istruzioni operative e contabili in merito alla sospensione dei versamenti contributivi in favore dei datori di lavoro privati ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legge n. 137/2020 (c.d. “Decreto Ristori”) e dell’art. 11 del Decreto Legge n. 149/2020 (c.d. “Decreto Ristori bis“). 

L’Istituto rammenta che l’art. 13, comma 1, del “Decreto Ristori” come specificato dall’art. 11 del “Decreto Ristori bis“, sospende i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020, ivi comprese le rate in scadenza nel medesimo mese relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa. La sospensione non opera con riferimento ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.

Contributi sospesi: ambito soggettivo

In ordine ai soggetti interessati alla sospensione contributiva, fermo restando che i loro dati identificativi saranno comunicati all’Istituto a cura dell’Agenzia delle Entrate per le necessarie verifiche, l’INPS procede a precisare che ai sensi del richiamato art. 13 del “Decreto Ristori”, come integrato dall’art. 11 del “Decreto Ristori bis“, sono destinatari della sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza nel mese di novembre 2020, comprese le rate in scadenza nello stesso mese relative alle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa concesse dall’Inps, i datori di lavoro privati:

a. la cui sede operativa è ubicata nel territorio dello Stato e

b. che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al “Decreto Ristori bis“.

Inoltre, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del “Decreto Ristori bis“, sono destinatari della sospensione anche i datori di lavoro privati:

a. la cui unità produttiva od operativa è ubicata nelle c.d. “zone rosse” e

b. che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al “Decreto Ristori bis“.

Agli effetti della sospensione gli ambiti territoriali sono i seguenti: “zona rossa”, Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano.

L’eventuale variazione della collocazione delle Regioni e delle Province autonome rispetto alle c.d. “zona gialla”, “zona arancione” e “zona rossa” – non ha effetti per l’applicazione della sospensione contributiva di cui alla circolare n. 129/2020.

Codice di autorizzazione

Quanto alle modalità di sospensione, l’Istituto chiarisce che ai destinatari sarà attribuito il codice di autorizzazione “4X“, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149″.

L’INPS rammenta che i contributi previdenziali e assistenziali oggetto della sospensione sono quelli dovuti per la competenza del mese di ottobre 2020. 

In merito alla contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria, la nuova circolare rammenta che la sospensione si applica anche alle quote di TFR, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro. 

Sulle modalità di recupero dei contributi sospesi, l’Istituto comunica che i versamenti di tali contributi, ai sensi delle disposizioni normative sopra richiamate, dovranno essere eseguiti in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione.

Le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi la cui scadenza ricade nel mese di novembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno pure essere versate in unica soluzione entro il 16 marzo 2021. 

Da ultimo, la circolare n. 129/2020 ribadisce che, in coerenza con l’impianto normativo sulle sospensioni dei versamenti contributivi connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, anche nell’ambito regolato oggi dal nuovo documento non si procederà al rimborso dei contributi previdenziali già versati.