Ristori, contributo a fondo perduto: 3 requisiti

Decreto Ristori (n. 137/2020): l’articolo 1 prevede la concessione di contributi a fondo perduto, corrisposti dall’Agenzia delle Entrate con procedura immutata rispetto alla prevista dall’art. 25, Dl n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”).

Ristori: misura del contributo

L’importo del contributo varia dal 100 al 400% del precedente bonus.

Il contributo:

a. non concorre alla base imponibile delle imposte sui redditi né dell’Irap;

b. non incide sul calcolo degli interessi passivi deducibili ai sensi dell’articolo 61 del TUIR né sulla deducibilità dei costi diversi dagli interessi passivi di cui all’articolo 109, comma 5, TUIR.

Ristori: a chi spetta?

L’accesso alla nuova agevolazione è riservato ai soggetti che posseggono 3 requisiti:

1. avere la partita Iva attiva al 25 ottobre 2020;

2. dichiarare di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco presenti nella tabella allegata al Decreto. Per attività prevalente si intende quella dichiarata tale ai sensi dell’articolo 35 del Dpr n. 633/1972, ossia con il modello:

AA9/12 per le persone fisiche;

AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche,

presentato per la dichiarazione di inizio o di variazione di attività;

3. avere un ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi di quello relativo al mese di aprile 2019.

La data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazione di servizi è il riferimento per determinare correttamente gli importi.

Fatture immediate e corrispettivi

Per le fatture immediate e i corrispettivi, tale data corrisponde rispettivamente: alla data della fattura, se elettronica campo 2.1.1.3; alla data del corrispettivo giornaliero.

Fatture differite

Per le fatture differite, è la data dei Ddt o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (se elettronica, campo 2.1.8.2).

Vanno considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 rispetto ad aprile 2020.

Inoltre, entro il limite di spesa di 50 milioni per l’anno 2020, è previsto che, con decreti Mise/Mef, possano essere individuati ulteriori codici Ateco destinatari dell’indennizzo, purché si tratti di settori “direttamente pregiudicati” dalle misure restrittive introdotte dal Dpcm 24 ottobre 2020.

Ristori: come viene erogato il contributo a fondo perduto?

Per la corresponsione del nuovo “contributo Covid-19”, sono previste due diverse modalità, a seconda che il beneficiario abbia fruito o meno dell’analogo ristoro ex decreto “Rilancio”:

1. i contribuenti che hanno ricevuto il “vecchio” contributo e non l’hanno restituito non dovranno effettuare alcun adempimento. La cifra spettante sarà corrisposta dall’Agenzia delle entrate con accredito diretto sullo stesso conto corrente sul quale è stato erogato il precedente indennizzo;

2. i contribuenti che non hanno richiesto il “vecchio” contributo, dovranno presentare apposita istanza tramite la procedura web e il modello approvati con provvedimento 10 giugno 2020 (un nuovo provvedimento delle Entrate dovrà stabilire termini e modalità per la trasmissione delle istanze).

Niente indennizzo se la partita Iva risulta cessata alla data di presentazione dell’istanza.

Ristori: a quanto ammonta il contributo?

Per determinare l’importo del nuovo contributo a fondo perduto, vanno richiamate le disposizioni dettate dal Dl “Rilancio”, in base al quale l’ammontare “è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019”.

La percentuale è stabilita in funzione dei ricavi o compensi relativi al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto (19 maggio 2020), ossia, per i contribuenti “solari”, quelli relativi al 2019:

– 20%, con ricavi/compensi fino a 400mila euro;
– 15%, con ricavi/compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione;
– 10%, con ricavi/compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni.

Ad esempio, a un’impresa con ricavi 2019 pari a 200mila euro e un calo di fatturato ad aprile 2020, rispetto ad aprile 2019, per 8mila euro, è spettato un bonus di 1.600 euro.

In ogni caso, il contributo non può mai essere inferiore a mille euro per le persone fisiche e a 2mila euro per gli altri soggetti.

Beneficia del contributo minimo anche chi ha iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019 senza conseguire ricavi in quell’anno.
 
Il nuovo ristoro è pari a quello calcolato – e già percepito – secondo le regole appena ricordate, incrementato di una certa percentuale, diversa a seconda del codice Ateco di appartenenza:

100% (taxi e autonoleggio);

150% (bar, gelaterie, pasticcerie, alberghi, affittacamere, villaggi turistici, campeggi eccetera);

200% (ristoranti, palestre, piscine, impianti sportivi, cinema, teatri, intrattenimento eccetera);

400% (discoteche, sale da ballo, night club e simili).

Riprendendo l’esempio precedente, nel caso l’attività svolta rientrasse nel settore della ristorazione, il nuovo contributo sarebbe pari a 3.200 euro, il 200% di quello già percepito.
 
Anche per coloro che non hanno usufruito del contributo ex decreto “Rilancio” e che, come detto, potranno accedere al beneficio solo a seguito di presentazione dell’apposita istanza, l’importo spettante è dato dal valore determinato con i succitati criteri dell’articolo 25, Dl n. 34/2020 (con la puntualizzazione che al calo di fatturato dei soggetti con ricavi sopra i 5 milioni di euro si applica la percentuale del 10%), maggiorato secondo lo specifico settore economico.

Da ultimo va annotato che se il precedente indennizzo non era soggetto ad alcun massimale, l’ammontare del nuovo “contributo Covid-19” non può invece superare i 150mila euro.