Saldo IRAP 2020: AdE su come calcolarlo

Saldo IRAP. Dall’articolo 24 del decreto “Rilancio” le aziende e gli autonomi con fatturato fino a 250 milioni di euro hanno ottenuto, tra gli altri, un sostegno aggiuntivo se hanno subito un danno economico evidente, vale a dire la cancellazione:

del saldo per il 2019;

della prima rata d’acconto 2020 dell’IRAP.

La circolare n. 27/E/2020 del 19 ottobre agisce operativamente per fornire la modalità di determinazione dell’IRAP da versare a saldo in relazione al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019.

Saldo Irap senza la prima rata d’acconto

Sulla determinazione dell’IRAP da versare, in particolare sull’esclusione della prima rata d’acconto, l’Agenzia rimanda alla relazione illustrativa al decreto “Rilancio”: imprese con volume di ricavi non superiore a 250 milioni e lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi:

– non sono tenuti al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019;

– non sono tenuti al versamento della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020, ovvero pari al 50 per cento per i soggetti di cui all’articolo 12-quinquies, commi 3 e 4 del Dl n. 34/2019.

L’importo corrispondente alla prima rata dell’acconto è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020; pertanto, l’esclusione opera fino a concorrenza dell’importo della prima rata calcolato con il metodo storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale.

Saldo IRAP: metodo storico o metodo previsionale?

Il contribuente che sceglie il metodo storico deve versare il secondo acconto pari al 60% (ovvero al 50% se applica gli Isa) e l’eventuale saldo da calcolare al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40% ovvero al 50% in caso di Isa) e del secondo acconto corrisposto.

Se, viceversa, utilizza il metodo “previsionale”, è tenuto a versare il secondo acconto pari al 60% (ovvero al 50% se applica gli Isa) dell’imposta complessiva presumibilmente dovuta per il periodo d’imposta 2020 e l’eventuale saldo da determinare al netto del primo acconto “figurativo” e del secondo acconto corrisposto.

In entrambe le ipotesi, il primo acconto “figurativo” da sottrarre non può mai eccedere il 40% (ovvero il 50%) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di Irap per il 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente dovuto.

Perché? perché la norma prevede un meccanismo volto ad evitare scelte arbitrarie circa il metodo di calcolo utilizzato per determinare l’acconto (storico o previsionale).

Quando il saldo IRAP è inferiore alla prima rata?

In tal caso, il contribuente che applica il metodo “storico” è tenuto a versare per il 2020:

il secondo acconto, pari al 60% (50% se applica gli Isa);

l’eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40% ovvero al 50% in caso applichi gli Isa) e del secondo acconto effettivamente corrisposto.

Qualora, invece, il contribuente utilizzi il metodo “previsionale”, lo stesso dovrà versare:

− un secondo acconto pari al 60% (50% se Isa) dell’imposta complessiva presumibilmente dovuta;
− l’eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40% ovvero al 50% in caso di Isa) e del secondo acconto effettivamente corrisposto.

In entrambi i casi, il primo acconto “figurativo” da sottrarre non può mai eccedere il 40% (ovvero il 50%) dell’Irap dovuta per il 2020, calcolata, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere.

Acconti ridotti senza sanzioni né interessi

Un intervento interpretativo della circolare che qui commentiamo interessa la portata dell’ambito applicativo dell’articolo 20 del Dl “Liquidità”.

Esso, in deroga alle previsioni ordinarie, stabilisce che per i soli acconti relativi al periodo d’imposta 2020 è ammesso il versamento nella misura ridotta dell’80%, senza che il contribuente incorra in violazioni.

In particolare, in risposta al quesito se tale previsione trovi applicazione anche riguardo alle “addizionali” relative ad IRPEF, IRES e IRAP, l’Agenzia delle Entrate conferma l’indicazione di prassi già data secondo cui l’ “agevolazione” di cui all’articolo 20 del Dl n. 23/2020 (“Liquidità”) riguarda anche gli acconti relativi alle addizionali di queste imposte con scadenza 30 giugno 2020.

È esclusa, invece, dal perimetro della disposizione l’addizionale regionale all’IRPEF in quanto, per quest’ultima, non è previsto il versamento dell’acconto entro il 30 giugno, ma solo del saldo (in unica soluzione o come prima rata) dell’imposta dovuta per il 2019.