Provvedimento disciplinare: iter e difesa del lavoratore

Il posto di lavoro può diventare un terreno di aspri scontri tra datori e lavoratori.

Il procedimento disciplinare è uno strumento che tutela entrambi. Per questo richiede un preciso iter burocratico da rispettare. Vediamo quali sono le sue regole.

Gli step da seguire sono sette, a dirlo è proprio l’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori

Numero 1.
Affissione del regolamento disciplinare

Se questo manca, le sanzioni nei confronti del lavoratore saranno nulle.

Numero 2.
Contestazione dell’infrazione

Il datore di lavoro deve contestare l’infrazione disciplinare rispettando tre regole:

  1.  specificità: si deve descrivere in modo preciso i fatti che si sono verificati senza far riferimento a comportamenti generici del lavoratore;
  2. immediatezza: la contestazione deve essere tempestiva, per quanto possibile, rispetto al fatto accaduto che si vuole contestare;
  3.  immutabilità: le circostanze contestate non possono mutare e non si potranno quindi sanzionare fatti diversi.

Numero 3.
Termine e difesa

Una volta ricevuta la contestazione, il lavoratore ha cinque giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni. Entro l’arco di questi cinque giorni, può:

a. rispondere per iscritto, con una lettera da recapitare nei successivi cinque giorni;
b. rispondere oralmente, presentandosi entro i cinque giorni successivi all’ufficio del personale;
c. rispondere per iscritto e chiedere nella stessa lettera di essere anche ascoltato oralmente dal datore di lavoro.

Si parla di “Sospensione cautelare” quando ci sono gravi motivi per cui il datore di lavoro può sospendere il lavoratore, ma non la sua retribuzione, durante il periodo utile agli accertamenti delle responsabilità disciplinari.

Numero 4.
Giustificazioni del lavoratore.

Se si riceve una lettera di contestazione dal proprio datore, è sempre buon uso rispondere per presentare le proprie giustificazioni.

Numero 5.
Audizione difensiva, se richiesta.

Se quello che si è scritto in propria difesa non basta, il lavoratore può esporre a voce le difese, ma solo entro cinque giorni dalla contestazione.

Numero 6.
Irrogazione della sanzione, accoglimento delle giustificazioni o inattività del datore di lavoro.

A questo punto, il datore di lavoro può irrogare la sanzione, accogliere le giustificazioni del lavoratore o non fare altro. Se sceglie di irrogare la sanzione, dovrà rispettare le regole stabilite dalla contrattazione collettiva.
In genere, la sanzione deve essere irrogata in forma scritta e motivata. Spiegando anche perché si sceglie di non accogliere le giustificazioni del lavoratore, qualora ci siano.

Quali sono le sanzioni? Vengono stabilite dai Contratti Collettivi a seconda del tipo di infrazione. Possono essere rimproveri verbali, scritti, multe, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione o licenziamento disciplinare.

Numero 7.
Esecuzione della sanzione.

Dopo aver comunicato la sanzione, si passa all’esecuzione materiale, che si consiglia di attuare dopo 20 giorni per evitare che l’impugnazione da parte del dipendente del provvedimento disciplinare, se accolta, porti il datore di lavoro a restituire multe irrogate, retribuzioni sospese o renda nullo il licenziamento intimato.

Che cosa può fare il lavoratore?
Ha due possibilità.
1. Fare ricorso presso l’ispettorato territoriale del lavoro entro 20 giorni dall’irrogazione della sanzione.
2. Impugnare la sanzione in via giudiziaria e dimostrare che i fatti contestati non sussistano o siano irrilevanti.

Le fonti normative che regolano il procedimento disciplinare sono l’art. 2106 del Codice Civile, il già citato art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e la Contrattazione Collettiva.

Ciò che appare chiaro è che un aspetto fondamentale della gestione dei rapporti di lavoro è l’informazione.

Solo la conoscenza permette alle parti in causa di usare gli strumenti a disposizione nel modo giusto, quindi di esercitare il proprio diritto di difendersi.

 a cura della dott.ssa Romina De Marzi, Consulente del Lavoro