CIGO, CIGD, ASO: procedura per le domande

La disciplina sugli ammortizzatori sociali prevista in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19 per come rivisitata dal decreto “Agosto” n. 104/2020 (art. 1), ridetermina il periodo di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale (CIGO e CIGD) e dell’assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali e dei Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige (ASO) che i datori di lavoro possono richiedere nel secondo semestre 2020: è possibile accedere a un periodo massimo complessivo di 18 settimane (9 + 9) dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

Si presti attenzione: il ricorso alle prime 9 settimane di trattamenti è consentito indistintamente a tutti i datori di lavoro che riducono o sospendono l’attività lavorativa a causa dell’emergenza epidemiologica; il secondo ulteriore periodo di 9 settimane può essere richiesto esclusivamente dai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e purché lo stesso sia integralmente decorso.

Per richiedere il secondo periodo di GICO, CIGD, ASO, i datori di lavoro dovranno presentare domanda di concessione dei trattamenti con una causale specifica, denominata “COVID 19 con fatturato”, con una dichiarazione di responsabilità in cui autocertificare la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato.

Con la dichiarazione di responsabilità, contenuta nella domanda di accesso ai trattamenti, i datori di lavoro, raffrontando il fatturato relativo al primo semestre 2020 rispetto al medesimo periodo del 2019, autocertificheranno di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a. non avere subito un calo di fatturato;

b. aver avuto un calo di fatturato inferiore al 20%;

c. aver subito un calo di fatturato pari o superiore al 20%;

d. avere avviato l’attività di impresa in data successiva al 1° gennaio 2019.

Autorizzati dall’INPS i trattamenti di integrazione salariale in base alla dichiarazione di responsabilità, l’Istituto stabilisce la misura del contributo addizionale a carico dell’azienda, ove dovuto.

Tanto rappresentato, un messaggio (INPS n. 3525 dell’1.10.2020) fornisce le istruzioni operative per l’invio della specifica domanda con la nuova causale denominata “COVID 19 con fatturato”.

La domanda potrà riguardare un massimo di 9 settimane, in relazione a periodi non anteriori al 14 settembre 2020, da concludersi entro il 31 dicembre 2020.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CIGO, CIGD E ASO

L’azienda (o il consulente intermediario) deve inoltrare la domanda esclusivamente in via telematica sul portale www.inps.it, avvalendosi dei servizi online accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti” > “Cig e fondi di solidarietà”.

Rammentiamo che l’INPS non rilascia nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020, pertanto le credenziali di accesso ai servizi per le prestazioni sopra descritte sono le seguenti:

SPID di livello 2 o superiore;

Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

Carta nazionale dei servizi (CNS).

Una volta autenticati, in base al trattamento di integrazione salariale da richiedere, ai fini della presentazione della domanda si dovranno osservare le seguenti modalità:

CIGO: da “CIG e fondi” alla voce “CIG Ordinaria”, si acquisisce la domanda con le consuete modalità, indicando come causale la nuova “COVID 19 con fatturato”;

CIGD: da “CIG e fondi” alla voce “CIG in deroga INPS”, nella sezione “invio domande”, indicando la tipologia di domanda “deroga INPS” oppure “deroga plurilocalizzata”, si inserisce la matricola aziendale e nella tipologia di richiesta si sceglie “proroga 9 settimane con fatturato”;

– FONDI (ASO): da “CIG e fondi” alla voce “Fondi di solidarietà”, nella sezione “invio domande” si sceglie il tipo intervento “005 COVID_19 assegno ordinario”, si inserisce la matricola aziendale e si entra in domanda, nella domanda stessa si deve scegliere dal menu a tendina la causale “COVID_19 con fatturato”’.