Ammortizzatori COVID-19. Proroga
Sono significative le innovazioni all’impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 che il decreto “Agosto” ha introdotto sia prevedendo, in taluni casi, l’obbligo del versamento di un contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che utilizzano gli strumenti di sostegno del reddito, sia rimodulando i trattamenti di:
integrazione salariale ordinaria (CIGO);
integrazione salariale in deroga (CIGD);
assegno ordinario (ASO);
cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA).
Ad essi, ricordiamo, le aziende possono accedere per i periodi dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
Il dettaglio delle novità e le istruzioni sulla gestione delle relative domande sono contenuti in una sostanziosa circolare INPS (n. 115/2020) che, tra l’altro, posticipa al 31 ottobre 2020 il termine per la presentazione delle istanze dei mesi di luglio e agosto.
Il documento evidenzia che l’impianto normativo declinato dal decreto-legge n. 104/2020 (c.d. decreto “Agosto”) introduce, tra le altre, un’importante novità in materia di concessione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro legati all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Con la previsione dell’articolo 1, infatti, il legislatore, non solamente azzera il conteggio delle settimane per cui i datori di lavoro possono richiedere la concessione dei predetti trattamenti – 9, incrementate di ulteriori 9, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo – riferite alla pregressa disciplina, ma, contestualmente, nel prevedere un periodo massimo di trattamenti pari a 18 settimane complessive (9 + 9) – da collocarsi nell’arco temporale dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 – modifica il precedente indirizzo, che legava il ricorso ai trattamenti all’effettiva fruizione degli stessi, e prevede che l’utilizzo delle predette settimane sia possibile esclusivamente nei limiti dei periodi autorizzati senza tener conto del dato relativo al fruito.
Conseguentemente, una volta richieste e autorizzate le prime 9 settimane e decorso il relativo periodo, i datori di lavoro potranno proporre istanza per accedere all’ulteriore periodo di 9 settimane, ma non potranno richiedere anche l’eventuale completamento delle prime 9 settimane, anche laddove le stesse non fossero state effettivamente fruite per intero.
La nuova previsione normativa, dunque, consente l’accesso al nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale (9 + 9 settimane), a prescindere dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 12 luglio 2020. Sarà quindi possibile richiedere tali periodi anche da parte di datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazioni salariali per causale COVID-19. |
Aspetti contributivi
I datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale per le prime 9 settimane previste dal decreto-legge n. 104/2020 non sono tenuti al versamento del contributo addizionale.
Viceversa, in presenza di determinati presupposti, è dovuto un contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda per l’ulteriore periodo di 9 settimane di integrazione salariale.
Una deroga a precedente dettato normativo consente al decreto “Agosto” di prevedere che la misura del contributo addizionale, calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, sia pari:
a) al 9%, per le imprese che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
b) al 18%, per le imprese che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
I datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% o hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019 non sono tenuti al versamento del contributo addizionale e potranno, quindi, accedere al secondo ulteriore periodo di 9 settimane di integrazione salariale senza dover versare il predetto contributo.
Tenuto conto del dettato testuale della norma, ai fini dell’esonero dal versamento per le aziende che hanno iniziato l’attività successivamente al 1° gennaio 2019, si tiene conto della data di inizio dell’attività di impresa comunicata dall’azienda alla Camera di Commercio. Si farà quindi riferimento alla data di inizio dell’attività di impresa che afferisce al codice fiscale dell’azienda e non alla data di apertura della matricola aziendale.
Le imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale anticipando i relativi trattamenti ai dipendenti interessati dalla riduzione di orario o dalla sospensione dell’attività di lavoro, soggette al contributo addizionale, dovranno provvedere al relativo versamento dal mese di paga successivo al provvedimento di autorizzazione alla fruizione della prestazione (cassa integrazione o assegno ordinario), adottato dall’Istituto.
Flusso UNIEMENS
Nello specifico, nell’ambito del flusso Uniemens del mese di paga successivo alla data di autorizzazione, l’azienda è tenuta a esporre, oltre al contributo addizionale del mese in corso, anche quello riferito ai periodi di integrazione salariale che insistono sui periodi di paga intercorrenti fra la data di inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e quello in cui ricade il provvedimento di concessione dell’integrazione salariale, assolvendo ai conseguenti obblighi contributivi.
Dal secondo mese di paga successivo al rilascio dell’autorizzazione, l’azienda è tenuta ad esporre, mese per mese, il contributo addizionale riferito ad ogni periodo di paga, operando i versamenti correlati.
Nel caso in cui il rilascio dell’autorizzazione avvenga nel mese in cui termina il periodo di integrazione salariale o successivamente, l’azienda è tenuta a versare l’importo del contributo addizionale per l’intero periodo autorizzato nel periodo di paga successivo a quello di autorizzazione.
Viene fatto presente che, ricorrendo i presupposti per il relativo versamento, il contributo addizionale sarà dovuto con riferimento a tutti i trattamenti.
Al fine di consentire l’individuazione dell’aliquota del contributo addizionale e la rilevazione delle aziende che non sono tenute all’obbligo contributivo, i datori di lavoro dovranno completare la domanda con una dichiarazione di responsabilità ove certificare:
a) la sussistenza e l’indice dell’eventuale riduzione del fatturato
oppure
b) il diritto all’esonero dal versamento del contributo addizionale in quanto l’attività di impresa è stata avviata in data successiva al primo gennaio 2019.
Con l’autocertificazione il datore di lavoro dovrà attestare l’eventuale riduzione del fatturato secondo gli indici di calcolo e le modalità di raffronto illustrati dall’Agenzia delle Entrate.
Termini di trasmissione delle domande relative ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA
La disciplina dei termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale per le causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19 è stata oggetto di numerosi interventi. Da ultimo, il decreto-legge n. 104/2020 (decreto “Agosto), oltre a confermare – a regime – l’istituto decadenziale per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA, fissandolo entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, prevede un differimento transitorio dei termini di trasmissione delle domande relative ai medesimi trattamenti che rientrano nella nuova disciplina.
Il decreto “Agosto” ha differito a fine agosto sia i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti sia quelli di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa. Contemporaneamente, ha introdotto un differimento ope legis al 30 settembre 2020 dei termini per l’invio delle domande relative ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA che, in via ordinaria, scadrebbero nel periodo ricompreso tra il 1° agosto 2020 e il 31 agosto 2020.
Cosicché, anche le istanze di trattamenti con inizio di sospensione o riduzione dal 1° luglio 2020 al 12 luglio 2020, ancorché non ricomprese nella nuova disciplina dettata dal decreto, potevano essere utilmente trasmesse entro il 30 settembre 2020.
Ebbene, riprendendo la notizia intorno alla novità sulla proroga temporale che la circolare n. 115/2020 annuncia, riportiamo qui che il Ministero vigilante, in relazione alla gestione dell’emergenza, ha segnalato l’esigenza dello slittamento del suddetto termine al 31 ottobre 2020, anche in ragione di una imminente soluzione legislativa. Pertanto, la circolare sospende il termine del 30 settembre. Domande e documentazione per i pagamenti diretti presentati oltre tale data ed entro il nuovo termine ultimo del 31 ottobre saranno definite successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.