CIG. Decreto Agosto, nuovo esonero contributivo esteso al mese di luglio

I datori di lavoro del settore privato, eccetto quello agricolo, che hanno utilizzato la cassa integrazione con causale Covid nei mesi di maggio e giugno 2020 ma non chiedono gli ulteriori ammortizzatori sociali previsti dal decreto “Agosto”, beneficiano dell’esonero contributivo – pari alla contribuzione a carico del datore non versata in relazione al doppio delle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali nei mesi interessati – anche per il mese di luglio, se l’ammortizzatore sociale è stato chiesto prima che entrasse in vigore il decreto (n. 104 del 14.08.2020).

Pertanto, hanno accesso all’esonero i datori di lavoro che hanno richiesto la cassa integrazione ordinaria, la cassa integrazione in deroga o l’assegno ordinario (ed altri trattamenti utilizzati in periodi successivi al 12 luglio 2020) prima del 15 agosto, per l’appunto data di entrata in vigore del decreto “Agosto”.

La circolare INPS n. 105/2020 dà, quindi, un’interpretazione estensiva della norma, comprendendo il mese di luglio tra i “coperti” da esonero quando i mesi originariamente previsti erano i due di maggio e giugno nei quali i datori di lavoro avessero utilizzato la CIG.

Ulteriore basilare condizione è che se ci si avvale dell’esonero contributivo, non si può chiedere la CIG, in linea con la ratio normativa che vuole un regime di alternatività con i nuovi trattamenti di integrazione salariale per scongiurare il ricorso ad ulteriori trattamenti.

Il termine entro cui utilizzare l’agevolazione è il 31 dicembre 2020, ed il periodo massimo corrisponde a 4 mesi.

Va dato conto di una precisazione altrettanto centrale contenuta nel testo della circolare: l’ammontare dell’esonero contributivo è indipendente dal numero dei lavoratori per i quali il datore di lavoro ha fruito dell’agevolazione. L’esonero è parametro di riferimento per l’individuazione del credito aziendale.

Alcune voci della contribuzione restano, però, escluse dall’applicazione dell’esonero:

  • premi e contributi INAIL;
  • contributo dovuto al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
  • contributi ai Fondi di solidarietà;
  • contributo dello 0,30% ai Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Sono pure escluse le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.