Sanificazione e dispositivi di protezione, il credito d’imposta trova il suo codice tributo

Il credito d’imposta introdotto dal “Decreto Rilancio” per le spese sostenute nel 2020 per la sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione dei lavoratori e degli utenti, fino ad un massimo di 60mila euro per beneficiario, trova la concreta fruizione con l’approvazione del codice tributo “6917”, denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34” (risoluzione n. 52/E/2020).

Entro il 7 settembre 2020, i beneficiari avrebbero inviato all’Agenzia delle Entrate una comunicazione con:

– l’ammontare delle spese ammissibili;

– il tetto pari al 60% delle spese ammissibili e il limite di 60mila euro oltre il quale il credito non può essere chiesto;

– la compensazione come modalità di fruizione;

– l’alternativa all’uso diretto con la possibilità per i beneficiari di cessione del credito a soggetti terzi (i cessionari possono utilizzare il credito d’imposta in compensazione entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata all’Agenzia delle entrate la prima cessione del credito);

– la presentazione del modello F24 per l’utilizzo in compensazione esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia.

La misura percentuale del bonus in esame è stata fissata al 15,6423%. L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, moltiplicato per la percentuale del 15,6423%, troncando il risultato all’unità di euro (ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, così determinato, tramite il proprio cassetto fiscale).