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  Economia  Fondazione Studi interpreta il D.L. Green pass
EconomiaLavoroProfessionisti

Fondazione Studi interpreta il D.L. Green pass

redazioneredazione—Settembre 24, 2021
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Il D.L. Green Pass nei luoghi di lavoro. Dal quadro normativo generale sulla certificazione verde emerge che il mancato possesso, quando dichiarato spontaneamente dal lavoratore o verificato all’accesso sul luogo di lavoro per effetto delle verifiche datoriali dal 15 ottobre, o dei preposti da essi nominati, non ha ricadute sanzionatorie sui lavoratori.

Neppure ha rilievi disciplinari interni, esclusi dal D.L. n. 127/2021 di recentissima pubblicazione.

Cionondimeno, la circostanza che l’accesso in violazione degli obblighi premessi dal decreto venga sanzionato pecuniariamente, fa ritenere la punibilità che, in tal caso – interpretano i professionisti della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro nell’Approfondimento del 23 settembre – ha come obiettivo la scarsa diligenza del datore nei controlli e dei lavoratori, sui quali grava l’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione, pena il divieto di entrare nei luoghi di lavoro.

L’obbligo è escluso per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, stabilisce il D.L. n. 127/2021. Ma il Green pass è ottenibile effettuando un tampone, ed è rilasciato anche ai soggetti guariti dal contagio.

In questo contesto, i Consulenti del Lavoro ritengono opportuno che tali condizioni vengano chiarite, anche con la circolare del Ministero della Salute che la norma preannuncia ai fini della definizione dei criteri per la certificazione dell’esenzione.

La novità di maggior risalto nel passaggio del decreto dal CDM n. 37/2021 alla pubblicazione in Gazzetta n. 226/2021, è che nella versione “ufficiale” scompare, sottolinea anche la Fondazione, il riferimento alla sospensione dei lavoratori privi di Green pass, con l’eccezione e i limiti previsti dall’introdotto art. 9-septies, c. 7, per i datori di lavoro privati che occupano meno di quindici dipendenti.

Il pensiero dei CdL è che concretamente la scelta risolva le lievi problematiche di inquadramento dei periodi precedenti alla declaratoria di sospensione ed evita le criticità che derivano dalla necessità di comunicare il provvedimento di sospensione da parte del datore di lavoro, con tutte le questioni connesse alla ricezione della comunicazione, della prova della stessa, etc., che mal si conciliano con la rapidità richiesta dall’esigenza di prevenire la diffusione dell’infezione.

Nel D.L. Green pass l’onere del controllo ricade sul datore

Tutti gli oneri di controllo sono ricondotti alla figura del “datore di lavoro”, che sia nel settore pubblico o in quello privato.

Ma, è pacifico, la norma si applica “a chiunque svolge una attività lavorativa”, dal che deriva il pieno coinvolgimento dei lavoratori autonomi. Da qui l’incertezza, evidenziata nel documento interpretativo, sul soggetto cui spetta il controllo nel caso di accesso sul luogo di lavoro da parte di un lavoratore autonomo (l’idraulico presso l’abitazione? il rapporto di collaborazione domestica?).

Questione che ha un suo rilievo se la si inquadra nel contesto della imputabilità delle sanzioni previste dal comma 9 dell’art. 9-septies richiamato, posta la responsabilità dei singoli lavoratori sui quali incombe, in ogni caso, l’onere di del possesso della certificazione ai fini dell’accesso al luogo di lavoro.

Il caso a sé delle imprese con meno di quindici dipendenti

Per le imprese con meno di quindici dipendenti la sospensione è possibile dopo il quinto giorno dalla mancata presentazione del Green pass, per un periodo massimo di dieci giorni rinnovabili una sola volta.

Gli autori deducono che il provvedimento di sospensione sia legittimo unicamente al sussistere di un contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione.

Considerato che quest’ultimo non potrà avere una durata massima superiore a venti giorni, compreso l’unico rinnovo consentito, è auspicabile un chiarimento governativo: “allo stato, alla luce della previsione speciale in discorso, non pare potersi dare corso a un rapporto sostitutivo superiore a tale periodo massimo”.

Molto più dalla lettura integrale dell’Approfondimento, alla quale si rimanda nella sezione Leggi e Prassi del nostro giornale.

Sitografia

www.consulentidellavoro.it

Fondazione Studi Consulenti del LavoroGreen pass
Quarantena. Indennità rifinanziata?
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro – Approfondimento 23.09.2021
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