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  Fisco  Bonus aggregazioni considerando una operazione unitaria
Fisco

Bonus aggregazioni considerando una operazione unitaria

redazioneredazione—Settembre 8, 2021
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Il “bonus aggregazioni” è applicabile anche a più operazioni distinte approvate o deliberate nel 2021. Ma l’attivo di un soggetto che ha concorso a determinare l’ammontare delle imposte anticipate (Dta) trasformabili, non può essere considerato in un’operazione successiva (risoluzione n. 57/E del 7 settembre 2021).

Il regime di favore è previsto dall’articolo 1, commi da 233 a 243, della legge n. 178/2020 (di Bilancio per il 2021), che consente la trasformazione in credito d’imposta delle Dta in caso di operazioni di aggregazione aziendale effettuate tra soggetti indipendenti, approvate o deliberate dall’organo amministrativo competente delle società partecipanti o del conferente, realizzate entro il 31 dicembre 2021.
 
I dubbi che la risposta scioglie sono connessi all’applicazione della disciplina con riguardo all’interpretazione del comma 240 della disposizione.

Che recita: “indipendentemente dal numero di operazioni societarie straordinarie realizzate, le disposizioni dei commi da 233 a 243 del presente articolo possono essere applicate una sola volta per ciascun soggetto di cui al comma 233”.

La ratio del “bonus aggregazioni” è favorire i processi di aggregazione tra imprese per ridurre il differenziale di competitività tra piccole e grandi imprese; il regime può essere applicato anche per operazioni che coinvolgano più di due soggetti (come emerge dalle modalità di calcolo dell’ammontare di Dta trasformabili).

Il raggio di applicazione della norma, anche se letteralmente si riferisce a una sola aggregazione con più partecipanti, deve perciò essere esteso, precisa l’Agenzia, alle ipotesi che vedono coinvolte più operazioni distinte, approvate o deliberate entro il 2021.

Bonus aggregazioni. La risposta delle Entrate in sostanza: il credito va quantificato calcolando le operazioni come un’aggregazione unitaria

Ora, se il comma 240 prevede, in sostanza, che ogni soggetto possa usufruire una sola volta del meccanismo mentre non sono previsti limiti riguardo al numero di operazioni realizzabili (in caso contrario la disposizione avrebbe specificato il regime non replicabile), la soluzione che concili il vincolo di applicazione dell’agevolazione a una sola volta per ogni soggetto e la possibilità di estendere il beneficio a più operazioni, per l’Amministrazione si trova nelle modalità di quantificazione del credito basata proprio sugli attivi dei partecipanti che, conseguentemente, non possono concorrere per operazioni distinte.

Per farla più semplice, indipendentemente dal numero delle aggregazioni e dai soggetti coinvolti, il bonus deve essere calcolato considerando le operazioni come un’aggregazione unitaria, in cui sono gli attivi dei partecipanti a dover concorrere una sola volta alla determinazione delle Dta trasformabili in tax credit.

In quest’ottica “la disposizione in esame sarebbe volta ad evitare un effetto moltiplicativo del beneficio fiscale sullo stesso attivo richiedendo che, in caso di più operazioni, l’attivo dello stesso soggetto non possa concorrere più volte ai fini della trasformazione di Dta”.

Sitografia

agenziaentrate.gov.it

www.fiscooggi.it


bonus aggregazioni
Agenzia delle Entrate – Provvedimento prot. n. 228725 del 07.09.2021
Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 57 del 07.09.2021
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