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L’INPS, con la circolare n. 108 del 22 ottobre 2026, fornisce le istruzioni applicative previste dalla legge 18 luglio 2025, n. 106, definendo i requisiti, la documentazione necessaria e le modalità di presentazione della domanda per i congedi riconosciuti ai lavoratori dipendenti affetti da malattie oncologiche.
La normativa consente ai lavoratori interessati di usufruire di un congedo continuativo o frazionato fino a un massimo di 24 mesi. Durante l’assenza, il dipendente conserva il posto di lavoro, ma non percepisce la retribuzione e non matura anzianità di servizio né copertura previdenziale. Per valorizzare questi mesi ai fini pensionistici, la circolare riconosce la possibilità di scegliere tra il riscatto contributivo e la prosecuzione volontaria.
Requisiti e limiti del congedo
La facoltà riguarda i periodi di congedo fruiti dal 9 agosto 2025, data di entrata in vigore della legge n. 106/2025, fino al limite complessivo di 24 mesi nell’arco della vita lavorativa. Il periodo deve collocarsi all’interno di un rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e non deve risultare già coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto presso altre forme previdenziali.
Per presentare la domanda, l’interessato deve documentare il rapporto di lavoro e dimostrare che il congedo è stato concesso e fruito secondo la disciplina prevista. In assenza del provvedimento originario, può essere utilizzata una dichiarazione del datore di lavoro rilasciata successivamente, purché supportata dalla documentazione sanitaria e da elementi che confermino l’effettiva assenza dal servizio.
Domanda INPS e calcolo dell’onere
La richiesta può essere presentata dal lavoratore interessato o dal superstite. La facoltà resta disponibile anche per chi ha cessato il servizio o è già titolare di una pensione, nel rispetto degli eventuali termini di decadenza previsti dalla normativa applicabile.
La domanda destinata all’INPS deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, attraverso il portale istituzionale, il Contact Center oppure gli istituti di patronato e gli intermediari autorizzati.
L’onere viene calcolato secondo le regole del sistema contributivo, applicando l’aliquota vigente nella gestione previdenziale interessata al momento della domanda. La base di calcolo considera la retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla richiesta, rapportata al periodo da riscattare. L’importo versato è deducibile dal reddito complessivo ai fini fiscali.
I contributi accreditati attraverso il riscatto concorrono sia al raggiungimento del diritto alla pensione sia alla determinazione del relativo importo.

