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Con la risoluzione n. 22 del 9 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito alla tassazione sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali regionali e comunali dei premi di produttività.
Tassazione sui premi di produttività
La Legge di Stabilità del 2016 ha previsto un sistema di tassazione agevolata per i premi di risultato e per le somme corrisposte a titolo di partecipazione agli utili dell’impresa. Originariamente, il regime prevedeva un’aliquota sostitutiva del 10%, un limite massimo di importo agevolabile pari a 2.000 euro lordi e un’innalzamento a 2.500 euro per le aziende che prevedono il coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Il comma 184 della medesima legge riconosce al lavoratore di scegliere tra l’erogazione del premio in denaro e la sua conversione in beni e servizi di welfare aziendale. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 51 del TUIR, che prevedono specifiche fattispecie di esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Novità dalla Legge di Bilancio 2026
La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto, di fatto, due importanti misure per i premi erogati negli anni 2026 e 2027:
- la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 10% all’1%;
- l’innalzamento del limite massimo di imponibile agevolabile da 3.000 euro a 5.000 euro.
La formulazione normativa richiama espressamente il solo comma 182 della Legge di Stabilità 2016, circostanza che ha generato dubbi interpretativi circa l’estensione del nuovo limite di 5.000 euro anche alle ipotesi di conversione del premio in welfare aziendale disciplinate dal successivo comma 184.
I chiarimenti dell’Agenzia
Secondo l’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria, il nuovo limite di 5.000 euro deve ritenersi applicabile anche nel caso in cui il lavoratore opti per l’erogazione del premio sotto forma di benefit aziendali.
La conclusione deriva quindi da una lettura sistematica della normativa. Il comma 184, infatti, rinvia espressamente alla disciplina contenuta nei commi 182 e seguenti della Legge di Stabilità 2016.
Di conseguenza, l’innalzamento del limite massimo agevolabile previsto dalla Legge di Bilancio 2026 non può essere circoscritto esclusivamente all’ipotesi di corresponsione monetaria del premio, ma deve estendersi anche alle forme alternative di fruizione previste dal welfare aziendale.

