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Un Approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro di maggio 2026 analizza la sentenza n. 11276/2026, con la quale la Corte di Cassazione interviene sul perimetro applicativo della certificazione dei contratti di lavoro, distinguendo tra vizi genetici dell’organo certificatore e vizi del procedimento, con ricadute dirette sull’attività ispettiva.
La certificazione dei contratti lavorativi nel contesto giuridico
La Suprema Corte afferma che la certificazione è priva di efficacia quando proviene da organismi strutturalmente carenti dei requisiti previsti dall’art. 2, lett. h), d.lgs. 276/2003; in tali casi, l’Ispettorato del lavoro può procedere all’accertamento e alla sanzione senza necessità di impugnazione né di tentativo di conciliazione. Diversamente, quando l’organo è legittimamente costituito, la certificazione conserva piena efficacia erga omnes ai sensi dell’art. 79, opponibile anche alle autorità pubbliche, e può essere superata solo attraverso i rimedi giurisdizionali previsti dall’art. 80. La pronuncia, in linea con la circolare INL n. 4/2018, delimita così il campo d’azione degli ispettori e ribadisce che solo il vizio costitutivo dell’organo consente la disapplicazione immediata dell’atto. Viceversa, ogni profilo attinente al merito o alla corretta esecuzione del contratto richiede l’intervento del giudice. Ne emerge un quadro che, da un lato, sgombra il campo dagli abusi degli pseudo‑enti bilaterali e, dall’altro, rafforza l’efficacia dell’istituto quando esercitato da organismi pienamente legittimati.
Alessia Lupoi

