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di Redigo.info – Melania Baroncini
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 115 del 20 maggio 2026) del decreto 11 maggio 2026 del MEF è ufficiale l’approvazione della metodologia di stesura delle proposte del Concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2026 e 2027.
Il provvedimento conferma, in sostanza, l’impianto già adottato negli anni precedenti, in più introduce alcuni aggiornamenti legati alla nuova classificazione ATECO 2025 e agli eventi straordinari che possono incidere sull’attività economica.
Nello specifico, il provvedimento:
- conferma la stabilità del modello ISA‑concordato;
- aggiorna la metodologia tenendo conto dei nuovi codici ATECO 2025;
- introduce criteri chiari per gestire eventi straordinari;
- definisce un percorso graduale verso la compliance fiscale.
I destinatari del CPB
Sono destinatari della proposta:
- i contribuenti di minori dimensioni (ricavi/compensi entro la soglia ISA);
- titolari di reddito d’impresa;
- titolari di reddito di lavoro autonomo.
Cosa determina la proposta
Il decreto chiarisce che la proposta riguarda tre grandezze fondamentali:
- reddito di lavoro autonomo, derivante dall’esercizio di arti e professioni;
- reddito d’impresa;
- valore della produzione netta IRAP.
Questi valori vengono stimati sulla base della metodologia contenuta nell’Allegato 1, che integra i dati ISA e le proiezioni economiche.
Cessazione del CPB, quando e come
Il concordato smette di produrre effetti se, durante il biennio, si verificano minori redditi effettivi oltre la soglia prevista dalla legge, a causa di eventi eccezionali come:
- calamità naturali con stato di emergenza;
- danni ai locali o alle scorte di magazzino;
- impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività;
- sospensione dell’attività per cause straordinarie;
- liquidazione (sia essa coatta, amministrativa o giudiziale) o cessazione in affitto dell’azienda;
- sospensione dell’attività o della professione;
- impatti economici legati a conflitti internazionali comprovati dall’incremento nell’anno dell’indice dei prezzi superiore al 5%.
Il decreto afferma, inoltre, che per le proposte relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, qualora l’attività subisca una sospensione per eventi straordinari, la proposta può essere ridotta:
- del 10% per una sospensione tra 30 e 60 giorni;
- del 20% per una sospensione tra 60 e 120 giorni;
- del 30% per una sospensione oltre 120 giorni.
Sono ammessi solo eventi riconducibili alle lettere a), b), e), f) dell’art. 4, ovvero calamità, danni, sospensioni amministrative o professionali.

