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  Lavoro  Ammortizzatori. Covid-19, INPS su lavoratori bloccati a casa
Lavoro

Ammortizzatori. Covid-19, INPS su lavoratori bloccati a casa

redazioneredazione—Gennaio 26, 2021
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Sugli ammortizzatori da Covid-19 – in particolare sul trattamento di integrazione salariale per i lavoratori che, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 104/2020, siano stati impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro – l’INPS comunica il rilascio dell’applicativo per la presentazione all’Istituto delle domande relative al trattamento di integrazione salariale di cui trattasi e fornisce le relative istruzioni operative.

Il messaggio è il n. 304 del 25 gennaio 2021.

Ammortizzatori da Covid-19: tutela ad hoc

Come noto, l’articolo 19 del decreto c.d. “Agosto” (n. 104/2020) ha previsto una particolare tutela per i lavoratori di cui qui trattiamo.

In particolare, la norma prevede che i datori di lavoro operanti esclusivamente nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, che abbiano sospeso l’attività lavorativa, anche limitatamente alla prestazione dei soggetti sopra indicati, a causa dell’impossibilità di
raggiungere il luogo di lavoro da parte dei medesimi dipendenti, possono presentare domanda di accesso ai trattamenti:

a. di integrazione salariale ordinaria (CIGO);

b. di integrazione salariale in deroga (CIGD);

c. di assegno ordinario (ASO);

d. di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)

con specifica causale «COVID-19 – Obbligo permanenza domiciliare», per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 e in relazione alla durata delle misure previste dai provvedimenti emanati dalle pubbliche autorità, fino a un massimo di quattro settimane
complessive per le prestazioni di CIGO, ASO e CIGD e di venti giornate per la CISOA.

Questa disposizione ammette allo specifico trattamento di integrazione salariale esclusivamente i lavoratori per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Conseguentemente, i datori di lavoro non potranno richiedere questa particolare prestazione con riferimento a dipendenti già ricompresi in precedenti richieste di trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA ovvero destinatari della misura di cui all’articolo 26 del dl n. 18/2020.

I predetti trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 59,3 milioni di euro per l’anno 2020.

Ammortizzatori da Covid-19: l’autocertificazione

Le istanze di accesso al trattamento spettante dovranno essere corredate da una autocertificazione nella quale il datore di lavoro dichiarerà che i destinatari del trattamento oggetto della domanda non hanno prestato l’attività lavorativa per effetto di uno o più provvedimenti di restrizione emanati dalla pubblica autorità e provvederà ad indicarne gli estremi.

La predetta autocertificazione, una volta compilata secondo il format di cui al messaggio n. 304/2021 (Allegato n. 1), dovrà essere
allegata in formato “pdf”.

Gli effetti del regime decadenziale relativo alle istanze di concessione del trattamento di cui trattasi si considerano operanti decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del messaggio (25 gennaio 2021).

I moduli INPS

In caso di richiesta di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps, il datore di lavoro deve inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale (modelli SR41 e SR43 semplificati) entro il termine di trenta giorni dalla notifica, da parte dell’Istituto, della PEC contenente l’autorizzazione alla prestazione.

Trascorsi infruttuosamente i termini sopra descritti, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.

Per i datori di lavoro che accedono alla CIGD ed alla CISOA con causale “obbligo di permanenza domiciliare” è previsto esclusivamente il pagamento diretto della prestazione.

Si precisa, inoltre, che i datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale in argomento non sono tenuti al versamento del contributo addizionale.

I datori di lavoro che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale anticipando i relativi trattamenti ai dipendenti interessati dovranno procedere al conguaglio o al rimborso degli importi anticipati entro il termine di decadenza.

Infine, durante i periodi di integrazione salariale le quote di TFR maturate dai lavoratori restano a carico del datore di lavoro.

I datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria, pertanto, dovranno versare al predetto fondo le quote di TFR maturate dal lavoratore durante il periodo di integrazione salariale.

Ammortizzatori socialiCIGDCIGOCISOA
Parlamento. Cosa si discute?
Messaggio INPS n. 304 del 25/01/2021
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