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il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo non può, di per sé, costituire elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia ai fini della soddisfazione del relativo requisito per l’ottenimento dell’assegno sociale.
Parimenti, se sussiste continuità delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo non deve ritenersi ex se soddisfatto, essendo comunque necessaria l’ulteriore verifica, ad opera della struttura INPS competente territorialmente, dell’effettivo soggiorno continuativo (decennale) nel territorio dello Stato italiano.
Così l’INPS nel dettare – con il messaggio n. 1268/2023 – i requisiti per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale. Che sono anche:
a. età anagrafica (67 anni);
b. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani i soggetti titolari dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria o di permesso di soggiorno di lungo periodo); cittadinanza della Repubblica di San Marino; cittadinanza comunitaria; cittadinanza di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo o cittadinanza svizzera;
c. residenza in Italia, che sussista al momento della domanda ai fini della concessione della provvidenza economica e permanga successivamente ai fini del mantenimento della prestazione.
Sul soggiorno legale e continuativo per godere dell’assegno sociale
Il requisito del soggiorno legale continuativo nel territorio nazionale per 10 anni antecedenti alla domanda, che completa la lista degli attributi necessari per il conseguimento dell’assegno sociale, costituisce un requisito anagrafico autonomo. Per tale ragione esso non sarà collegato, ai fini probatori, al permesso di soggiorno Ue.
Sitografia
www.inps.it

