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La risoluzione n. 71/E/2022 istituisce i codici tributo ad hoc “7708” e “7718”, da indicare nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta riguardanti il Superbonus ceduto nel primo caso, fruito con sconto in fattura nel secondo, le cui comunicazioni relative alle corrispondenti opzioni sono state inviate dal 1° novembre 2022.
L’ Aiuti-quater – che introduce, in deroga alla disciplina ordinaria, una diversa ripartizione in rate dei crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura previste dall’articolo 121 del Dl “Rilancio”, comunicate all’amministrazione finanziaria entro il 31 ottobre 2022 – ha imposto la distinzione.
Nell’ipotesi appena descritta, l’articolo 9, comma 4 del decreto ora citato, consente di usufruire del tax credit ancora non speso, in dieci rate annuali di pari importo, previa comunicazione telematica, trasmessa all’Agenzia direttamente dal fornitore, cessionario o intermediario abilitato.
La parte del bonus non utilizzata nell’anno non può essere spesa negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
La disposizione rimanda a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate per la definizione delle modalità attuative della chance.
I due codici ad hoc per distinguere le opzioni entro il 31.10 da quelle comunicate dall’1.11
Sono dunque necessari i due codici tributo ad hoc appena istituiti, per distinguere i crediti con opzioni comunicate dopo il 31 ottobre 2022 (dal 1° novembre 2022), perché fuori dalla nuova disciplina.
Sitografia
www.fiscooggi.it
www.agenziaentrate.gov.it

