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L’Interrogazione in VI Commissione Finanze e tesoro di martedì 5 Luglio 2022, atto 3-03381, ha riguardato la compilazione della dichiarazione sostitutiva sui redditi da parte degli operatori economici.
Il testo dell’Interrogazione sulla dichiarazione sostitutiva
“Premesso che: entro il prossimo 30 giugno 2022 gli operatori economici dovranno trasmettere all’Agenzia delle entrate la dichiarazione sostitutiva disciplinata dal decreto ministeriale 11 dicembre 2021 e dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 143438 del 27 aprile 2022, in attuazione delle previsioni dell’articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 41 del 2021 che individua le misure di sostegno per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework (TF);
le istruzioni della modulistica predisposta dall’Agenzia delle entrate riportano che: “ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dalle predette Sezioni, occorre tenere conto delle misure fiscali elencate nel quadro A (…) comprese tutte le altre misure agevolative riconosciute nell’ambito delle citate Sezioni 3.1 e 3.12, diverse da quelle espressamente elencate nella sezione I per le quali va compilata la sezione II ‘Altri aiuti’, del quadro A”;
il documento precisa che i citati “altri aiuti” comprendono espressamente quelli “non fiscali e non erariali”, nonché altri aiuti erariali non ricompresi nel regime “ombrello”, ma non è fornita un’elencazione esaustiva;
dalla consultazione del registro nazionale degli aiuti e dall’articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2020, si evidenzia che l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non hanno chiesto trattamenti di cassa integrazione è concesso ai sensi della sezione 3.1;
nelle FAQ alla compilazione delle dichiarazioni redditi per l’anno 2021 relative al 2020, l’Agenzia aveva confermato che le somme erogate da altre amministrazioni (ad esempio l’indennità di 600 euro erogata dall’INPS ad artigiani e commercianti ai sensi dell’art. 28 del decreto-legge n. 18 del 2020) non andavano indicate nel prospetto degli aiuti di Stato in quanto non si tratta di aiuti fiscali automatici ai sensi dell’articolo 10 del decreto ministeriale n. 115 del 2017; analoga esclusione era stata confermata per i finanziamenti garantiti dal Ministero dello sviluppo economico;
la stampa specializzata (come G. Gavelli “Finanziamenti agevolati ad alto rischio errore sugli importi da inserire” su “Il Sole-24 ore” del 4 giugno 2022) ha evidenziato che, ai fini della verifica dei massimali previsti dal TF, pur non formando oggetto della dichiarazione sostitutiva, gli operatori devono considerare fra gli “altri aiuti” anche i finanziamenti garantiti ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020 e che tale garanzia (come si evince dalla FAQ 28 presente sul sito del fondo di garanzia per le PMI e come si riscontra consultando il registro nazionale degli aiuti) incide, in particolare quella concessa ai sensi del comma 1, lettera m), per l’intero importo del finanziamento sul plafond di sezione 3.1. di ciascuna impresa;
risulta inoltre dalla consultazione del registro nazionale degli aiuti che anche le moratorie concesse ai sensi dell’art. 56 del decreto-legge n. 18 del 2020, sono caricate considerando quale elemento di aiuto un importo corrispondente all’importo delle rate sospese, a valere però sulla sezione 3.2,
si chiede di sapere:
quali fra gli esempi citati, che determinano la compilazione della sezione II del quadro A, incida ai fini della verifica del massimale del plafond di sezione 3.1 e sezione 3.12, un valore che appare del tutto ingiustificabile per i finanziamenti garantiti dal fondo centrale di garanzia, quale elemento di aiuto, considerato equivalente all’importo del finanziamento che l’operatore dovrà rimborsare;
quali valutazioni di competenza il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto e se non ritenga opportuno rendere nota la lista completa degli aiuti da considerare ai fini della verifica dei massimali.”
In risposta, viene anzitutto rammentata la proroga della presentazione dell’autodichiarazione al 30 novembre 2022, in riferimento agli aiuti di Stato connessi alle garanzie del Fondo centrale di garanzia ex art. 13 dl n. 23 del 2020. Dopodiché, il MEF precisa che tale articolo di legge ha introdotto due garanzie: una nella misura del 100 per cento (c.d. garanzia integrale), dedicata ai finanziamenti agevolati (dl 23/2020) di importo ridotto concessi alle imprese e ai lavoratori autonomi danneggiati dalla crisi pandemica, ai sensi e nei limiti della Sezione 3.1 del Quadro temporaneo; un’altra concessa fino al 90 per cento dell’importo del prestito (che prevede limiti massimi dell’importo del finanziamento, parametrati al fatturato dell’impresa ovvero al suo monte salari), ai sensi e nei limiti della Sezione 3.2 del Temporary framework (Tf).
Resta la questione della richiesta di una elencazione esaustiva degli aiuti per la conseguente verifica dei massimali. In questo caso, il MEF. In particolare, tra gli “altri aiuti” da indicare nella Sezione II del quadro A della dichiarazione Covid, possono rientrare aiuti concessi da altre amministrazioni oltre quella finanziaria, per i quali non è stato possibile fornire un elenco, che tuttavia può essere fornito dalle stesse.
Sitografia
www.senato.it
www.mef.gov.it

