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  Lavoro  Bonus 200, Fondazione Studi: misura con dubbi e criticità
LavoroProfessionisti

Bonus 200, Fondazione Studi: misura con dubbi e criticità

redazioneredazione—Giugno 10, 2022
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Ad un passo dal c.d. “bonus 200 euro“, Fondazione Studi Consulenti del Lavoro contribuisce – con un approfondimento del 9 giugno 2022 – a delineare la misura di contrasto al caro vita (decreto Aiuti), profilandone gli aspetti critici.

La norma che definisce platea, ambito, modalità di erogazione è il dl n. 50/2022 (articoli 31, 32, 33 – G.U. n. 114). Una parte dei soggetti riceverà il beneficio automaticamente; l’altra dovrà presentare istanza. Si tratta di dipendenti, pensionati, disoccupati, ma anche titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, percettori del reddito di cittadinanza (sui quali sosta ancora un acceso dibattito tra le forze politiche) e collaboratori domestici, lavoratori a tempo determinato, stagionali, intermittenti, lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, lavoratori autonomi occasionali (ex art. 2222 codice civile).

Non solo. Saranno destinatari del vantaggio anche autonomi e professionisti, ancorché in ragione di un decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali, di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro il 17 giugno 2022 (termine ordinatorio), nel quale dovranno essere definiti criteri e modalità per accedervi (requisiti, importo, modalità di erogazione e quanto altro).

Profili pratici della misura

In definitiva, i datori di lavoro dovranno erogare, nella busta paga di luglio, la somma – una tantum – di 200 euro ai lavoratori dipendenti che nel primo quadrimestre del 2022 hanno beneficiato dell’esonero di cui articolo 1, comma 121 della legge di Bilancio per il 2022 (la riduzione di 0.8 punti percentuali dell’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti).

La somma sarà compensata con i contributi dovuti nella denuncia mensile, in modo similare alla procedura prevista per l’indennità di malattia, scrivono in Premessa i Consulenti del Lavoro della Fondazione Studi. Per titolari del reddito di cittadinanza e pensionati, con reddito per l’anno 2021 non superiore ai 35mila euro, sarà, invece, l’Inps a provvedere all’erogazione del bonus.

Il “bonus 200 euro” è, tuttavia, una misura che solleva dubbi e perplessità e creerà non poche criticità alle imprese legate, ad esempio, ai requisiti dei lavoratori dipendenti e autonomi o alla preventiva dichiarazione del lavoratore che, per usufruire dell’indennità in questione non deve essere titolare delle prestazioni previste dall’articolo 32, commi 1 e 18 del decreto citato.

Più nello specifico, un primo dubbio offerto alle riflessioni dei lettori deriva da se, per il diritto all’indennità, sia necessario aver effettivamente beneficiato dell’esonero contributivo di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, o se sia sufficiente averne semplicemente diritto, a prescindere dell’effettiva applicazione dell’esonero da parte del datore di lavoro nelle mensilità individuate dal legislatore.

Ancora, un problema si pone nel caso di rapporti di lavoro instaurati da maggio 2022, non possedendo il datore elementi che gli consentano la verifica del requisito di cui al più volte richiamato articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021, cioè il riconoscimento dell’esonero contributivo per almeno una mensilità del primo quadrimestre 2022.

Secondo gli esperti Consulenti del Lavoro, il nodo da sciogliere è se nel mese di luglio 2022 in cui dovrà essere erogato il bonus, sarà onere del datore di lavoro verificare se nel corso del primo quadrimestre il dipendente aveva un contratto che gli dava diritto alla decontribuzione e se ne ha fruito in almeno in uno dei quattro mesi. In caso affermativo, con che modalità? È sufficiente un’autocertificazione del lavoratore?

Particolarmente interessanti paiono, nel testo della Fondazione Studi, gli spunti riflessivi dai quali emerge la questione discriminatoria: disparità di trattamento che subiranno i lavoratori in tutti i quei casi in cui, per motivi diversi, nel primo quadrimestre 2022, si son trovati ad avere un imponibile contributivo inferiore al massimale mensile di € 2.692,00, quando in un mese “standard” la retribuzione degli stessi sarebbe stata superiore; lavoratori che, a parità di retribuzione, ad esempio € 3.000,00 mensili, nel caso di assenza di eventi particolari, durante il primo quadrimestre del 2022, restano fuori dalla possibilità di fruire del bonus, non avendo goduto dell’esonero dello 0,8%.

Gli stessi lavoratori che, invece, durante il primo quadrimestre abbiano goduto di prestazioni a sostegno del reddito (malattia, maternità obbligatoria, congedo parentale, infortunio), che incidono a livello di imponibile previdenziale, possono aver portato ad una retribuzione imponibile da € 3.000,00 contrattuali, ad esempio, a € 2.500,00 consentendo così l’applicazione dell’esonero dello 0,8%.

Esempio emblematico, chiude il documento, è la disparità di trattamento tra due lavoratori con la qualifica di impiegato, e con la stessa retribuzione, ma, operanti in settori diversi (uno nel commercio, l’altro nell’industria). In caso di malattia, infatti, per l’impiegato del commercio interverrà l’Inps, con conseguente riduzione dell’imponibile previdenziale; per l’impiegato del settore industria, invece, essendo la malattia interamente a carico del datore di lavoro, l’indennità corrisposta sarà
totalmente imponibile.

Un’ultima incertezza viene sottolineata circa i lavoratori domestici, per i quali pure vengono rammentati ambito oggettivo, requisiti, soggetto erogatore e modalità di applicazione del bonus: non è chiaro se la presentazione della domanda presso gli Istituti di patronato costituisca il canale esclusivo per l’accesso all’indennità, come sembrerebbe emergere dal tenore letterale della norma.

Più che utile è il quadro riassuntivo della norma, posto in schema a piè del testo.

Sitografia

www.consulentidellavoro.it

Bonus 200 euroFONDAZIONE STUDI CDL
Inps – Messaggio n. 2350 dell’8.6.2022
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro – Approfondimento 9.6.2022
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