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  Fisco  Liquidazione Iva di gruppo non su una frazione di anno
Fisco

Liquidazione Iva di gruppo non su una frazione di anno

redazioneredazione—Maggio 3, 2022
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Agenzia delle Entrate risponde in materia di esercizio dell’opzione di liquidazione Iva di gruppo.

“Decreto Iva” e liquidazione di gruppo

La risposta n. 241 di Agenzia delle Entrate, pubblicata lo scorso 29 aprile, replica all’Istante che ha acquistato al 100 per cento le quote di tre diverse società, che asserisce di voler applicare a sé stessa e alle tre società acquisite la liquidazione dell’Iva di gruppo ai sensi del Dpr n. 633 del 1972, meglio conosciuto come “Decreto Iva“.

In tale decreto si definiscono i requisiti fondamentali per l’inclusione della liquidazione richiesta, prevedendo che possono rientrare nelle disposizioni solamente le società controllate “almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente a quello di esercizio dell’opzione“.

A questo punto, la richiesta dell’Istante riguarda il voler definire quale adempimento si debba considerare ai fini dell’applicazione della liquidazione dell’Iva di gruppo. E quale si debba scegliere tra la data di deposito dell’atto di cessione quote e la data di iscrizione (entrambe presso il Registro delle Imprese), come periodo di decorrenza del possesso del controllo.

Il parere di Agenzia delle Entrate: le premesse e la delibera finale

Entrate premette così che la procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo costituisce una particolare istanza, consentendo alle società sia controllanti che controllate di compensare le situazione creditorie.

L’art. 2 del DM 13 dicembre 1979 stabilisce che possono partecipare alla liquidazione Iva di gruppo le società di capitali e le società di persone “le cui azioni o quote sono possedute per una percentuale superiore al cinquanta per cento del loro capitale, almeno dal 1º luglio dell’anno solare precedente, dall’ente o società controllante o da un’altra società controllata“. Dunque, in tale ottica non è consentito l’accesso alla liquidazione dell’Iva di gruppo a quelle società che siano vincolate solo occasionalmente o temporaneamente.

Per rispondere al quesito dell’Istante, l’Amministrazione delibera che al fine di individuare con certezza il momento a partire dal quale sussiste il requisito di controllo della società sulle altre tre acquisite, rilevante ai fini dell’esercizio dell’opzione, si debba eleggere la data di iscrizione dell’atto di trasferimento delle quote con il quale l’istante ha acquisito il controllo.

Per concludere, l’opzione di liquidazione dell’Iva di gruppo ha effetto su tutte le operazioni effettuate dal 1° gennaio del citato anno solare, non potendo essere applicata, come prospetta l’Istante, per una frazione d’anno.

Sitografia

www.agenziaentrate.gov.it

Agenzia delle EntrateIVAliquidazione iva
Precalcolate ISA2022. Software disponibile
Agenzia delle Entrate – Risposta n. 241 del 29.4.2022
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