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  Professionisti  Professionisti, tutela della malattia in Manovra: miracolo, rivoluzione!
Professionisti

Professionisti, tutela della malattia in Manovra: miracolo, rivoluzione!

redazioneredazione—Gennaio 18, 2022
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Una tutela limitata agli “ordinistici” e agli adempimenti tributari

Le tutele previste dalla Legge di Bilancio per il 2022 in caso di malattia o infortunio del professionista sono per alcuni un “miracolo“, per altri una vera “rivoluzione copernicana“. Per altri ancora dovrebbero essere estese a tutte le libere professioni, perché è una “battaglia di civiltà“.

Comunque la si veda, le nuove norme – che, per l’appunto, al momento si applicano ai soli liberi professionisti “ordinistici” (intendendosi per tali le persone fisiche che esercitano come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l’obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali) – erano attese come necessarie.

La sospensione riguarda i soli “adempimenti tributari” (versamenti, invii delle dichiarazioni dei redditi e delle comunicazioni previste da ogni legge tributaria): in caso di malattia o infortunio del professionista, non necessariamente connessi al lavoro, può dunque scattare la sospensione per 30 giorni (6 mesi in caso di morte) della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del professionista stesso e si attiva l’esclusione di responsabilità, e delle relative sanzioni per professionista e cliente, per i termini tributari che scadono nei 60 giorni successivi all’evento.

La previsione, giustamente attesa come la “manna dal cielo”, è stata introdotta dall’art. 1, commi 927-944 della Legge n. 234/2021.

Tutela della malattia ai soli ordinistici

Si è detto che la nuova regola si applicherà ai soli liberi professionisti cd. “ordinistici”.

In altri termini, sì ai commercialisti ed esperti contabili, sì agli avvocati, sì ai consulenti del lavoro, sì ai notai, no ai tributaristi.

Quando scatta la sospensione?

Gli eventi a seguito dei quali si determina la sospensione dei termini sono la malattia o l’infortunio per causa violenta in occasione di lavoro o anche non in occasione di lavoro e malattia ancorché non correlata al lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta provocante l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni (art. 2, D.P.R. n. 1124/1965).

Rientrano tra le ipotesi di sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari il parto prematuro della libera professionista e l’interruzione della gravidanza oltre il terzo mese. In caso di parto prematuro, la sospensione opera dal giorno del ricovero per il parto fino al 30° giorno successivo mentre, in caso di interruzione della gravidanza, fino al 30° giorno successivo all’interruzione della gravidanza.

In caso di morte del professionista, scatterà una moratoria dell’adempimento per 6 mesi dalla data del decesso.

L’esecuzione degli adempimenti sospesi dovrà essere effettuata entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione e, per le somme dovute a titolo di tributi il cui pagamento è stato sospeso, si applicheranno gli interessi al tasso legale.

Tutela solo con mandato professionale e certificato medico

L’accesso ai benefici sospensivi (e all’esclusione della responsabilità) va preceduto da un mandato professionale nel quale indicare dettagliatamente gli adempimenti da effettuare per il cliente, con data antecedente al ricovero ospedaliero (o al giorno di inizio della cura domiciliare), e da un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria (o dal medico curante).Appare, a questo punto, evidente che è solo indicando nel mandato professionale in modo dettagliato tutti gli adempimenti da effettuare a favore del cliente e solo attribuendo al mandato stesso una data certa vi sarà la certezza di poter accedere ai detti benefici.

La tutela e il capitolo sanzioni

Ove le ASL dispongano visite fiscali e contestino l’indebita fruizione dell’interruzione temporanea degli obblighi sulla base di una falsa attestazione, verrà contestata una sanzione pecuniaria da 2.500 a 7.750 euro e sarà applicabile l’arresto da 6 mesi a 2 anni, mentre ogni altra violazione sarà punita con una sanzione pecuniaria da 250 a 2.500 euro.

Sitografia

www.ansa.it

www.ancnazionale.it

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