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Dal 21 gennaio 2026, i soggetti finanziatori che utilizzano il Fondo di garanzia per le PMI devono versare – oltre alla normale commissione – un premio aggiuntivo, che è dovuto solo sulla parte di garanzie che supera il valore più alto tra il 30% dei finanziamenti erogati e la soglia di esenzione. Così nel decreto interministeriale (MIMIT/MEF) del 21 gennaio scorso.
Aliquote
Le aliquote corrispondono alle seguenti percentuali:
- 0,5% sulla quota tra 30% e 60% (o tra soglia di esenzione e 60%);
- 1,5% sulla quota oltre il 60% (o oltre la soglia di esenzione, se più alta).
Riduzione del premio aggiuntivo
Il premio si dimezza del 50% se almeno il 60% delle garanzie riguarda imprese in fasce 3 e 4 del modello di valutazione.
Versamento
Il pagamento deve avvenire entro il 30 giugno dell’anno successivo, sul conto del Fondo. In caso di mancato versamento può verificarsi una delle seguenti alternative conseguenze: procedura esattoriale; possibili limitazioni o inibizione a operare con il Fondo fino a 12 mesi e comunque fino al saldo.
Redazione redigo.info

