Esecuzione di sentenza sul permesso di soggiorno per attesa occupazione
Una sentenza del Tribunale di Trento – la n. 121/2023 – ha censurato il messaggio INPS n. 2951/2022 nella parte in cui escludeva i titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione dal diritto all’Assegno Unico e Universale (AUU) ed ha ordinato la modifica della circolare n. 23/2022, la pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale e la revisione dei provvedimenti di rigetto. La Corte d’appello ha, nel 2025, confermato la pronuncia. In conseguenza, l’INPS ha impugnato la decisione in Cassazione e chiesto la sospensione dell’esecuzione.
Nel frattempo, le parti hanno iniziato l’esecuzione della sentenza.
Altri tribunali hanno adottato decisioni analoghe:
- Torino (sentenza n. 2359/2025): ha condannato l’Istituto per gli stessi profili discriminatori relativi all’AUU;
- Monza (sentenza n. 1230/2025): ha riconosciuto la validità del permesso per attesa occupazione anche ai fini del Bonus asilo nido.
La Corte d’Appello di Torino (sentenza n. 316/2024) ha, inoltre, affermato che la nozione di “permesso per motivi di lavoro” deve essere interpretata in senso ampio.
Queste sentenze sono state tutte impugnate, ma sono immediatamente esecutive. L’INPS deve darvi seguito, pur con riserva di ripetizione delle somme in caso di esito favorevole dei giudizi pendenti.
La sentenza in esecuzione
Il testo della pronuncia ricorda che le circolari e i messaggi precedenti avevano individuato i permessi validi per AUU e Bonus nido, ma alla luce della recente giurisprudenza il permesso per attesa occupazione deve essere considerato valido per entrambe le prestazioni. Pertanto, le nuove domande presentate dai titolari di tale permesso devono essere accolte con riserva; le domande già presentate devono essere lavorate positivamente; le domande respinte devono essere riesaminate in autotutela, sempre con riserva di ripetizione.
Conclusioni
In buona sostanza, la sentenza stabilisce che, in attesa dell’esito dei giudizi di appello e Cassazione, l’INPS deve considerare il permesso di soggiorno per attesa occupazione come titolo valido per l’accesso all’Assegno Unico e al Bonus asilo nido. Le strutture territoriali devono, quindi, accogliere nuove domande, riesaminare quelle sospese e rivedere quelle respinte, applicando in ogni caso la liquidazione con riserva, in conformità alle pronunce giudiziarie attualmente esecutive. Così nel messaggio n. 205/2026.
Redazione redigo.info
