Lavoro intermittente: nessun cambiamento nei casi d’uso

Il Ministero del Lavoro, rispondendo alle richieste di chiarimento, soprattutto dal settore turistico, ha ribadito nella circolare n. 15 del 27 agosto 2025 che i datori di lavoro possono continuare a utilizzare la tabella allegata al Regio Decreto 2657/1923 per stipulare contratti di lavoro intermittente, nonostante l’abrogazione del decreto stesso da parte della legge 56/2025.

Il Ministero ha sottolineato che il Decreto Ministeriale del 23 ottobre 2004, che richiama espressamente le attività elencate nella tabella del RD 2657/1923, mantiene la propria validità. Infatti, la legge 56/2025 non ha annullato il DM, né modificato il suo contenuto.

La normativa vigente, in particolare l’articolo 13 del D.lgs. 81/2015, consente il lavoro intermittente nei casi previsti dai contratti collettivi oppure, in loro assenza, nei casi individuati da un decreto del Ministro del Lavoro. Inoltre, lo stesso articolo autorizza l’uso di questa forma contrattuale con lavoratori sotto i 24 anni (fino al compimento del 25° anno) e oltre i 55 anni.

L’abrogazione del RD 2657/1923, avvenuta il 9 maggio 2025, aveva generato dubbi interpretativi, in quanto il DM 23 ottobre 2004 rimanda alla tabella del decreto abrogato. Tuttavia, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 1180/2025, ha chiarito che il richiamo operato dal DM ha natura “materiale”, e quindi continua a valere indipendentemente dalla sorte della norma originaria.

Il Ministero ha confermato questo orientamento, precisando che tale rinvio incorpora stabilmente la tabella del RD nel DM 2004. Di conseguenza, le attività elencate nella tabella restano utilizzabili come riferimento per il lavoro intermittente.

Infine, l’articolo 55, comma 3, del D.lgs. 81/2015 stabilisce che, in assenza di nuovi decreti, restano in vigore le regolamentazioni precedenti. Pertanto, fino all’adozione di nuove disposizioni, i datori di lavoro possono continuare ad applicare il DM 23 ottobre 2004 e le ipotesi contenute nella tabella del RD 2657/1923.

Redazione redigo.info