La dichiarazione integrativa sulle imposte dirette non estende i termini per l’IVA
L’articolo 1, comma 640 della Legge 190/2014 stabilisce che, in caso di dichiarazione integrativa, i termini per la notifica della cartella di pagamento – limitatamente agli elementi modificati – iniziano a decorrere dalla data di presentazione dell’integrativa. La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 11596 del 3 maggio 2025, sottolinea che la riapertura dei termini si applica esclusivamente agli elementi modificati, e non all’intera dichiarazione.
Nel caso in esame (relativo al modello UNICO in vigore all’epoca), sono state modificate alcune detrazioni fiscali tramite la dichiarazione integrativa, mentre la cartella di pagamento si riferiva all’IVA. I termini per la notifica della cartella di pagamento derivante da liquidazione automatica devono essere calcolati, per quanto riguarda l’IVA, sulla base della dichiarazione originaria.
In questo caso, è chiaro che non si trattava di elementi modificati inclusi nella dichiarazione integrativa, in quanto il modello UNICO non annullava l’autonomia delle singole dichiarazioni in esso contenute.
La Corte di Cassazione ha confermato le decisioni di primo e secondo grado che avevano annullato una cartella di pagamento per IVA 2013, ritenendo decaduti i termini di notifica. Il contribuente aveva presentato una dichiarazione integrativa che riguardava solo l’IRPEF, non l’IVA. Pertanto, secondo la giurisprudenza e l’art. 1, comma 640, L. 190/2014, i termini per la notifica della cartella relativa all’IVA dovevano essere calcolati sulla base della dichiarazione originaria.
I giudici hanno rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e l’hanno condannata alle spese, escludendo l’applicabilità della norma sulla riapertura dei termini, poiché l’Amministrazione aveva notificato la cartella oltre il termine previsto.
Redazione redigo.info