Comunicazione preventiva per gli investimenti in beni strumentali

In merito agli investimenti in beni strumentali, con la risposta all’interpello n. 69 del 7 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per gli investimenti realizzati a partire dall’entrata in vigore del D.L. n. 39 del 29 marzo 2024, il contribuente è obbligato ad inviare, tramite modalità telematica, una comunicazione preventiva che indichi l’importo totale dell’investimento e la stima della fruizione del credito negli anni.

In base al quadro normativo attuale, per gli investimenti realizzati tra il 1° gennaio 2024 e il 29 marzo 2024, il contribuente è tenuto ad inviare solo la comunicazione relativa al completamento degli stessi, mentre per quelli effettuati a partire dal 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge), il contribuente deve:

  • inviare la comunicazione e compilare e trasmettere l’apposito modulo disponibile sul sito del Gestore dei Servizi Energetici (GSE);
  • inviare, una volta completati gli investimenti, un’altra comunicazione al GSE per aggiornare le informazioni precedentemente fornite.

Inoltre, le disposizioni in vigore non stabiliscono un termine perentorio entro il quale le comunicazioni debbano essere inviate, e quindi non vi è il rischio di decadenza.

Di conseguenza, l’invio della comunicazione preventiva non influisce sulla maturazione del diritto al credito, che sorge con la realizzazione degli investimenti, ma piuttosto sulla sua effettiva fruizione in compensazione; pertanto, entrambe le comunicazioni sono necessarie per l’utilizzo del credito in compensazione.

Infine, per quanto riguarda la determinazione del periodo di realizzazione degli investimenti, la data di inizio deve coincidere con il primo impegno giuridicamente vincolante che rende irreversibile l’investimento, mentre la data di fine deve corrispondere alla data di completamento dello stesso (presunta nel caso della comunicazione preventiva).

Redazione redigo.info