IVA: imponibile la formazione agli autorizzati alla somministrazione
Alcuni commi dell’articolo 1 della neonata Legge di Bilancio per il 2025 introducono una nuova fattispecie di operazione imponibile ai fini IVA. Dispongono infatti, tra l’altro, l’imponibilità per le prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro.
I commi vanno dal 38 al 44.
I soggetti che somministrano lavoro (c. 38) sono:
– le “agenzie per il lavoro”;
– enti e società di formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale a tal fine costituito.
Rammentiamo intanto qui, in linea generale, che la comunicazione dei lavoratori somministrati dev’essere effettuata da tali soggetti entro il 31 gennaio d’ogni anno (il Ministero del Lavoro ha precisato che va fatta, sì, ogni 12 mesi come norma originaria vuole, ma che tale periodo deve coincidere con quello intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno, che quindi si conclude con l’anno solare). Tuttavia, i datori interessati potranno comunicare alle rappresentanze sindacali i dati relativi ai lavoratori somministrati in forza presso loro nel corso del 2024, in un momento diverso, se così prevede la contrattazione collettiva.
Imponibile e non. Salvaguardia per taluni comportamenti
Una clausola di salvaguardia (c. 39) segue la nuova previsione di formazione imponibile di cui sopra, facendo salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima che la Legge n. 207/2024 (di Bilancio per il 2025) entrasse in vigore, sempreché non siano intervenuti atti divenuti definitivi. Ma non concede rimborsi d’imposta.
Passando al comma successivo (c. 40), viene prescritto che nella disciplina sulla definizione delle liti pendenti con oggetto il trattamento IVA delle prestazioni di formazione rese per le agenzie per il lavoro, i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della disposizione, in ogni stato e grado del giudizio, possono essere:
– definiti su istanza di parte, versando la maggiore Iva accertata senza applicazione di sanzioni e interessi, ovvero
– definiti presentando prova dell’avvenuto assolvimento dell’IVA da parte del prestatore, scomputando dagli importi dovuti quelli già versati in pendenza di giudizio.
All’istanza presentata fanno seguito: la sospensione del giudizio fino al termine di 90 giorni per la definizione del procedimento (c. 41); l’accertamento – a 30 giorni dalla presentazione dell’istanza di definizione – della corrispondenza tra somma in essa indicata e importo della maggiore IVA, comunicando l’esito all’istante (c. 42); questi, entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, deposita presso l’organo giurisdizionale competente la prova del versamento (o effettivo assolvimento dell’IVA da parte del prestatore), al fine di ottenere l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere (c. 43); in conseguenza del buon fine dell’esito delle operazioni precedenti, la dichiarazione dell’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere, il giudice dispone la compensazione delle spese del giudizio (c. 44).
Redazione redigo.info