Quanto costa al datore trasformare l’apprendistato di primo livello?
INPS (messaggio n. 285/2025) analizza la possibilità che il “Collegato Lavoro” (L. n. 203/2024) dà, nell’articolo 18, comma 1: trasformare il contratto di apprendistato di primo livello, sì, in un contratto di apprendistato professionalizzante, ma anche in un contratto di “apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale” (art. 45, D.Lgs. n. 81/2015).
Trasformare l’apprendistato di primo livello in alta formazione e ricerca (e per la formazione professionale regionale): le aliquote a carico del datore
La trasformazione – per come risulta dal modificato art. 43, comma 9, dell’appena citato decreto legislativo – non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, piuttosto la continuità del rapporto già in essere. Ne consegue, a carico del datore di lavoro:
– l’aliquota di contribuzione pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali;
– l’aliquota di finanziamento della NASpI pari all’1,31% e
– l’aliquota di finanziamento del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, pari allo 0,30%;
In più, per i datori che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria o straordinaria (CIGO/CIGS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali prescritti dall’art. 26 del D.Lgs. n. 148/2015, la misura della contribuzione dovuta è incrementata dalle aliquote di finanziamento delle relative prestazioni.
Redazione redigo.info