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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 6/E, il documento di prassi che definisce il nuovo assetto del regime di adempimento collaborativo alla luce della riforma fiscale. Firmata dal direttore Vincenzo Carbone, la circolare offre un quadro organico delle modifiche introdotte dalla legge delega e dai successivi decreti attuativi, fornendo anche risposte ai principali dubbi interpretativi emersi nel confronto con imprese, professionisti e associazioni di categoria.
Cosa cambia con la circolare 6/E
Il corposo testo ripercorre l’evoluzione dell’istituto dell’adempimento collaborativo, illustrandone finalità e principi ispiratori e approfondendo le principali innovazioni introdotte dall’ultima riforma del fisco.
Tra le novità più rilevanti figurano l’ampliamento della platea dei soggetti che possono accedere al regime, il rafforzamento del Tax Control Framework (TCF) attraverso la certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale, il potenziamento degli effetti premiali e l’introduzione di nuovi strumenti di dialogo preventivo tra contribuenti e Agenzia delle Entrate.
Il documento dedica ampio spazio ai chiarimenti operativi, illustrando le nuove modalità applicative e i requisiti di accesso, con l’obiettivo di favorire una corretta applicazione della disciplina.
Aspetti operativi e confronto con imprese e professionisti
Una parte significativa della circolare è strutturata secondo il formato domanda e risposta, attraverso il quale l’Agenzia delle Entrate affronta le principali questioni interpretative e procedurali emerse nei primi mesi di applicazione della riforma.
I chiarimenti riguardano i requisiti per l’accesso al regime, le modalità operative dei nuovi istituti e gli aspetti più dibattuti della disciplina, offrendo indicazioni pratiche agli operatori.
L’Amministrazione tiene a specificare che è nella libera scelta del contribuente la possibilità di effettuare la mappatura dei rischi fiscali e dei relativi controlli afferenti al proprio specifico business anche con riferimento a tributi non amministrati da essa. L’indicazione nella RCM (matrice dei rischi e controlli fiscali) di tale categoria di tributi rappresenta senza dubbio un indicatore di condotta trasparente da parte del contribuente di cui l’Agenzia delle entrate terrà conto nella valutazione del comportamento complessivamente tenuto nel corso della procedura, anche ai fini di quanto stabilito dal codice di condotta dei doveri dell’Agenzia delle entrate.
Ulteriore specifica reperibile nella seconda parte è che le imprese che hanno presentato istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo nei periodi di imposta 2024 e 2025 e che hanno prodotto la certificazione di disegno del TCF (di cui alle linee guida) entro il 30 settembre 2026, dovranno produrre l’aggiornamento di detta certificazione entro il 31 dicembre 2029.
Da ultimo, riferiamo che la comunicazione di rischi fiscali mediante interpello determina un’esimente sanzionatoria, a condizione che “il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell’interpello o della comunicazione”.
A tal proposito, l’AdE chiarisce che un comportamento può ritenersi “esattamente corrispondente” quando si riscontri “coerenza” tra il “caso concreto e personale” prospettato in sede di istanza e il “comportamento (civilistico) effettivamente tenuto”.
Resta fermo il principio “agree to disagree”, ben potendo il contribuente essere in disaccordo con la risposta ricevuta e rimanendo libero di scegliere se adeguarsi o meno alla risposta in punto di diritto e tenere, quindi, un comportamento conforme a quello prospettato nella soluzione interpretativa
proposta, laddove la risposta dell’Agenzia sia sfavorevole rispetto a essa.
Resta, infine, inteso che il contribuente potrà alternativamente scegliere di comunicare la fattispecie all’Agenzia delle entrate anche avvalendosi degli altri strumenti di disclosure preventiva previsti da decreto, ricorrendone i presupposti applicativi e le condizioni di ammissibilità.

