Nuove risposte agenziali sul CPB
L’Agenzia delle Entrate pubblica nuove risposte – FAQ sulla riapertura dei termini di accesso al CPB.
Su tutte, assumono rilievo, in particolare:
– il rapporto tra adesione tardiva e versamento degli acconti (periodo di imposta 2024) e
– l’aspetto della maggiorazione dovuta in caso di applicazione del metodo storico.
Risposte dell’Agenzia: il rapporto tra l’adesione tardiva e il versamento degli acconti
La riapertura dei termini per l’adesione al nuovo Concordato non influisce sul termine di versamento della seconda/unica rata di acconto, scaduto il 2 dicembre scorso, per i soggetti che non possono avvalersi del differimento al 16 gennaio 2025.
L’adesione o meno ha effetti sulla determinazione della seconda/unica rata di acconto:
- per il contribuente che ha aderito entro il 2 dicembre, essa avrebbe dovuto essere determinata tenendo conto degli effetti del CPB e poteva essere versata nei termini;
- per il contribuente che aderisce nel periodo 3-12 dicembre, un primo versamento a titolo di acconto avrebbe già dovuto essere effettuato e, una volta aderito al CPB, egli dovrà sanare eventuali versamenti inferiori a quanto dovuto.
La maggiorazione con metodo storico
Perché la maggiorazione risulti dovuta avendo applicato il metodo storico, è necessaria la preventiva adesione al concordato. Per evitare l’applicazione delle sanzioni per tardivo versamento, occorre che il versamento della maggiorazione sia contestuale all’adesione.
Redazione redigo.info