CCNL Servizi di Vigilanza, Investigazioni, Security, Safety e Ausiliari alla Sicurezza: cosa cambia con il rinnovo 2025-2027
Le Parti, con il rinnovo siglato il 26 novembre 2024, hanno sviluppato il nuovo CCNL Servizi di Vigilanza, Investigazioni, Security, Safety e Ausiliari alla Sicurezza nel quale spicca la revisione del sistema di classificazione del personale e il raggruppamento delle precedenti categorie professionali in quattro nuove aree, corrispondenti ad altrettanti livelli di competenze professionali e abilità:
- AREA 1: Servizi ausiliari alla sicurezza, accoglienza, monitoraggio aree;
- AREA 2: Servizi investigativi, servizi di controllo attività di intrattenimento e spettacolo, steward per eventi sportivi calcistici;
- AREA 3: Steward e hostess congressuali o fieristici;
- AREA 4: Safety, servizi antincendio, primo soccorso (intervento) e gestione emergenze.
Il nuovo CCNL decorre dal 1 gennaio 2025 e avrà validità fino al 31 dicembre 2027.
CCNL Servizi di Vigilanza, Investigazioni, Security, Safety e Ausiliari alla Sicurezza: il dettaglio del rinnovo
Classificazione del personale
Dal 1° gennaio 2025, ricordiamo, i livelli 6 e 7 vengono eliminati; viene introdotto il livello di ingresso 6I, in cui saranno inquadrati:
- i lavoratori con mansioni del 5° livello dal 1° al 12° mese di servizio effettivamente prestato;
- nei contratti di secondo livello, i lavoratori con mansioni del 5° livello dal 13° al 24° mese di servizio effettivamente prestato;
- i lavoratori che eseguono lavori qualificati con basilari conoscenze e capacità tecnico pratiche semplici;
- fino al 31/12/2024, i lavoratori con livello 6I appartenenti all’Area Safety (servizi antincendio, primo soccorso e gestione emergenze) con qualunque tipo di attestato di idoneità antincendio.
Contributo di assistenza contrattuale
A decorrere dal 1° gennaio 2025 le aziende che applicano il CCNL sono inderogabilmente tenute a versare alle associazioni datoriali firmatarie del contratto, una quota pari allo 0,20% di cui 0,10% a carico del datore di lavoro e 0,10% a carico dei lavoratori, per 12 mensilità.
Assistenza sanitaria integrativa
A decorrere dal 1° gennaio 2025 saranno iscritti al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa tutti i lavoratori a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno e con contratto a tempo parziale di almeno 20 ore settimanali (restano in ogni caso esclusi i lavoratori a chiamata che non percepiscono indennità di disponibilità) e i lavoratori a tempo determinato con contratto di durata non inferiore a 6 mesi.
Le parti verseranno una quota contributiva pari a 12 €, di cui 10 € a carico del datore di lavoro e 2 € a carico del dipendente, con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento del Fondo.
L’azienda che omette il versamento delle suddette quote è tenuta a riconoscere ai lavoratori un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, pari a 16 € per 13 mensilità, rientrante nella retribuzione di fatto.
Scatti di anzianità
Il personale ha diritto a 6 scatti triennali.
Livelli | Importi dal 01/01/2026 |
Q | 42,40 € |
1 | 41,60 € |
2 | 40,80 € |
3 | 40,00 € |
4 | 39,20 € |
5 | 38,40 € |
6I | 37,60 € |
Attività di Safety (Servizi antincendio, primo soccorso (intervento) e gestione emergenze. Ai lavoratori vengono riconosciuti scatti triennali pari al 3% della retribuzione, per un massimo di 5 scatti totali.
Lavoro intermittente
Il contratto di lavoro intermittente è ammesso per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di lavoro nell’arco di tre anni solari; al raggiungimento di tale limite, il rapporto di lavoro deve essere cessato o sostituito con un nuovo contratto di lavoro. Tale tipologia di contratto prevede:
- lavoro intermittente con obbligo di disponibilità: il lavoratore resta a disposizione del datore di lavoro per effettuare prestazioni lavorative a chiamata, ricevendo un’indennità di disponibilità pari al 20% della retribuzione mensile in proporzione alle giornate lavorate;
- lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità: il lavoratore non sottoscrive l’impegno di restare disponibile e ha diritto alla retribuzione per il lavoro effettivamente prestato (non ha diritto dunque all’indennità di disponibilità).
Trattamento economico malattia e maternità. Il lavoratore intermittente ha diritto all’indennità di malattia e di maternità: il trattamento previdenziale è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa; il lavoratore impegnato in un contratto con obbligo di disponibilità ha diritto, se la malattia cade nel periodo di lavoro, ad un’indennità calcolata sulla retribuzione percepita, mentre, se cade nel periodo di disponibilità, l’indennità Inps sarà calcolata su quanto percepito a titolo di indennità di disponibilità. Di contro, il lavoratore che non ha obbligo di risposta alla chiamata, ha diritto alle prestazioni di malattia solo nei periodi in cui svolge attività lavorativa.
Infortuni. Al lavoratore intermittente è garantito l’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro: l’indennità Inail è calcolata in considerazione della retribuzione erogata per le ore di lavoro effettivamente prestate e delle somme corrisposte a titolo di indennità di disponibilità per il loro ammontare effettivo.
Lavoro somministrato
Le Parti hanno individuato le ipotesi in cui è consentito il ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/2015 e s.m.i.; i prestatori di lavoro impegnati con somministrazione a tempo indeterminato non potranno superare il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 31 dicembre dell’anno precedente la stipula del contratto.
I lavoratori assunti in somministrazione a tempo determinato e i lavoratori assunti a tempo determinato non potranno superare il 70% del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula.
Apprendistato professionalizzante
La durata massima del periodo di apprendistato è di 3 anni per i livelli di inquadramento dal 2° al 5° e la durata minima non può essere inferiore a 6 mesi. Per i livelli 4 e 5, verrà mantenuto il medesimo livello sia iniziale che finale e saranno applicate le percentuali di seguito riportate.
Livello | Mesi | Livello di riferimento |
2 | 0-12 | 4 |
13-36 | 3 | |
3 | 0-12 | 5 |
13-36 | 4 |
Livello | Mesi | Aliquota applicata |
4 | 0-12 | 75% |
13-24 | 85% | |
25-36 | 95% |
Livello | Mesi | Aliquota applicata |
5 | 0-12 | 70% |
13-24 | 80% | |
25-36 | 90% |
Part-time
Lavoro supplementare. Maggiorazione del 25%, per un numero massimo di 250 ore annue.
Le Parti potranno concordare, in alternativa alla maggiorazione sopradescritta, la maturazione di ratei per ferie, permessi e Tfr in funzione delle ore effettivamente lavorate, anche se maggiori rispetto agli accordi presi in fase di assunzione.
Tempo determinato
In applicazione della normativa vigente è possibile estendere o stabilire una durata del contratto a tempo determinato oltre i 12 mesi nelle seguenti ipotesi:
- incrementi di attività/servizi a seguito di commesse eccezionali o legati a particolari periodi dell’anno;
- esigenze temporanee o oggettive non legate all’attività quotidiana;
- sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti nell’organico;
- esigenze di offerta di diverse tipologie di servizi;
- incrementi temporanei dell’attività ordinaria;
- realizzazione di percorsi formativi legati a processi di innovazione e/o riorganizzazione aziendale;
- potenziamento di tecniche e competenze digitali.
Il contratto può essere prorogato solo se la durata dello stesso sia inferiore a 24 mesi e per un massimo di 4 volte nell’arco di 24 mesi.
Periodo di prova
Livelli | Periodo di prova |
Q | 60 giorni di effettivo lavoro |
1 | 45 giorni di effettivo lavoro |
2 | 45 giorni di effettivo lavoro |
3 | 30 giorni di effettivo lavoro |
4 | 25 giorni di effettivo lavoro |
5 | 25 giorni di effettivo lavoro |
6I | 25 giorni di effettivo lavoro |
Straordinari e maggiorazioni
Straordinario dalla 41° alla 48° ora settimanale (personale a 40 ore) | 25% |
Straordinario oltre la 48° ora settimanale (personale a 40 ore) | 35% |
Straordinario dalla 43° alla 52° ora settimanale (personale a 42 ore) | 25% |
Straordinario oltre la 52° ora settimanale (personale a 42 ore) | 35% |
Straordinario dalla 46° alla 54° ora settimanale (personale a 45 ore) | 25% |
Straordinario oltre la 54° ora settimanale (personale a 45 ore) | 35% |
Maggiorazione lavoro svolto nel settimo giorno coincidente con il giorno di riposo | 20% |
Maggiorazione lavoro svolto nel giorno di riposo | 20% |
Maggiorazione lavoro notturno | 10% |
Maggiorazione lavoro festivo | 40% |
Maggiorazione lavoro festivo – agenzie di sicurezza e safety | 20% |
Trasferta
I lavoratori in trasferta hanno diritto, oltre alla normale retribuzione globale giornaliera e agli eventuali rimborsi, anche ad un’indennità di trasferta corrispondente ai seguenti importi:
- trasferta da 3 a 6 ore: 10 €
- trasferta da 7 a 14 ore: 20 €
- trasferta da 15 a 24 ore: 30 €.
Nell’ipotesi in cui il lavoratore utilizzi il proprio mezzo, dovrà essere erogato un rimborso delle spese per carburanti, lubrificanti, rischio d’uso, manutenzione e usura del mezzo, pari a 0,35 € per chilometro.
Trasferimento
Al lavoratore trasferito devono essere rimborsate le spese documentate di trasporto e i costi per il trasferimento degli effetti familiari (per sé e per i familiari conviventi che lo seguono); deve essere inoltre corrisposta un’indennità una tantum pari a mezza mensilità in caso di trasferimento del solo lavoratore o pari ad una mensilità in caso di trasferimento con la famiglia.
CCNL Servizi di Vigilanza, Investigazioni, Security, Safety e Ausiliari alla Sicurezza: dati retributivi
I minimi tabellari della classificazione unica sono comprensivi dell’Elemento Distinto della Retribuzione.
La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci: paga base nazionale, indennità di funzione direttive, scatti d’anzianità maturati, eventuali terzi elementi provinciali, eventuale edr per mancata adesione Enbisit, eventuali assegni ad personam, eventuali superminimi.
Minimi tabellari retributivi mensili con divisore orario mensile 173
Livello | Minimi tabellari retributivi mensili dal 01/01/2025 | Minimi tabellari retributivi mensili dal 01/01/2026 |
Q | 1.900,00 € | 1.950,00 € |
1 | 1.645,00 € | 1.670,00 € |
2 | 1.440,00 € | 1.460,00 € |
3 | 1.340,00 € | 1.380,00 € |
4 | 1.280,00 € | 1.310,00 € |
5 | 1.195,00 € | 1.245,00 € |
6I | 1.075,50 € | 1.120,50 € |
Minimi tabellari retributivi mensili con divisore orario mensile 182
Livello | Minimi tabellari retributivi mensili dal 01/01/2025 | Minimi tabellari retributivi mensili dal 01/01/2026 |
Q | 1.900,00 € | 1.950,00 € |
1 | 1.730,58 € | 1.756,88 € |
2 | 1.514,91 € | 1.535,95 € |
3 | 1.409,71 € | 1.451,79 € |
4 | 1.346,59 € | 1.378,15 € |
5 | 1.257,62 € | 1.309,77 € |
6I | 1.131,45 € | 1.178,79 € |
Minimi tabellari retributivi mensili con divisore orario mensile 196
Livello | Minimi tabellari retributivi mensili dal 01/01/2025 | Minimi tabellari retributivi mensili dal 01/01/2026 |
Q | 1.900,00 € | 1.950,00 € |
1 | 1.863,70 € | 1.892,02 € |
2 | 1.631,45 € | 1.654,10 € |
3 | 1.518,15 € | 1.563,47 € |
4 | 1.450,17 € | 1.484,16 € |
5 | 1.353,87 € | 1.410,52 € |
6I | 1.218,49 € | 1.269,47 € |
Una tantum. Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo siglato il 24 giugno 2024, verrà corrisposto un importo forfettario omnicomprensivo una tantum.
Livello | Importo una tantum erogato nel mese di luglio 2024 | Importo una tantum da erogare nel mese di luglio 2025 |
Q | 0,00 € | 0,00 € |
1 | 15,00 € | 15,00 € |
2 | 25,00 € | 25,00 € |
3 | 40,00 € | 40,00 € |
4 | 50,00 € | 50,00 € |
5 | 75,00 € | 75,00 € |
6I | 80,00 € | 80,00 € |
Indennità di presenza
Indennità da riconoscere a tutti i lavoratori e da corrispondere per tutte le ore ordinarie effettivamente lavorate. Tale indennità è esclusa dal calcolo del Tfr e della maggiorazione per lavoro festivo, notturno e straordinario.
Tipologia | Importo |
Indennità di presenza | 0,60 € |
Retribuzione d’accesso/d’ingresso
Al fine di favorire, incentivare e rendere stabile la nuova occupazione, in via sperimentale per la durata del CCNL, le Parti convengono che i lavoratori senza esperienza, assunti per la prima volta nell’ azienda (ad esclusione dei livelli 1 e 2), saranno inquadrati nel livello 6I con attribuzione del salario d’ingresso pari al 90% della retribuzione tabellare del livello 5, con esclusione dell’erogazione dell’indennità di presenza per i primi 12 mesi.
Maternità
Durante i periodi di assenza obbligatoria, la lavoratrice ha diritto ad un’indennità pari rispettivamente al 100%.
Malattia e infortunio non sul lavoro
Conservazione del posto. Durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 240 giorni.
Trattamento economico. Il trattamento economico che viene riconosciuto al lavoratore – corrisposto dall’INPS e integrato dal datore di lavoro – è pari:
- primi 3 giorni: 100% per i primi 2 eventi; 66% per il terzo evento; 50% per il quarto evento; nessuna integrazione sarà prevista dal quinto evento in poi;
- dal 4 al 20 giorno: 100% della retribuzione giornaliera netta;
- dal 21 giorno: 100% della retribuzione giornaliera netta.
Infortunio sul lavoro
Trattamento economico. Il trattamento economico che viene riconosciuto al lavoratore – corrisposto dall’INAIL e integrato dal datore di lavoro – è pari:
- giorno dell’infortunio: 100% della retribuzione giornaliera netta, a carico del datore di lavoro;
- dal 2 al 20 giorno: 90% della retribuzione giornaliera netta;
- dal 21 al 240 giorno: 100% della retribuzione giornaliera netta.
Apprendisti. Il trattamento economico che viene riconosciuto al lavoratore – corrisposto dall’INAIL e integrato dal datore di lavoro – è pari:
- giorno dell’infortunio: 100% della retribuzione giornaliera netta, a carico del datore di lavoro;
- dal 2 al 20 giorno: 80% della retribuzione giornaliera netta;
- dal 21 al 240 giorno: 90% della retribuzione giornaliera netta.
Preavviso di licenziamento
Anzianità di servizio | Livello | Preavviso (espresso in giorni di calendario) |
fino a 5 anni | Q | 75 |
1 | 60 | |
2 | 45 | |
3 | 30 | |
4 | 30 | |
5 | 20 | |
6I | 20 | |
> 5 anni e fino a 10 anni | Q | 120 |
1 | 90 | |
2 | 75 | |
3 | 60 | |
4 | 45 | |
5 | 30 | |
6I | 30 | |
> 10 anni | Q | 180 |
1 | 150 | |
2 | 120 | |
3 | 90 | |
4 | 60 | |
5 | 45 | |
6I | 45 |
Alessia A. Mirabella
Redazione redigo.info