Anche il valore dei titoli di Stato nella trasmissione all’Anagrafe Tributaria
Gli operatori finanziari devono comunicare all’Anagrafe Tributaria il valore rilevato, alla fine dell’anno, dei titoli di Stato, unitamente alle informazioni sui saldi, i movimenti e le giacenze medie dei rapporti finanziari. Questo è ciò che è disposto dal provvedimento n. 398752 del 28 ottobre 2024.
Dunque, come specificato dal provvedimento, le banche, Poste spa, gli intermediari finanziari e le società di investimento e risparmio devono comunicare all’Anagrafe Tributaria le informazioni sui rapporti intrattenuti con i propri clienti. In particolare, devono trasmettere il valore dei titoli di Stato delle persone fisiche entro, e non oltre, il 31 dicembre 2024.
È la Legge di Bilancio 213/2023 che impone l’obbligo di comunicazione del controvalore dei titoli di Stato ed esclude dal patrimonio mobiliare, ai fini ISEE del nucleo familiare, fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato.
L’intervento permette, quindi, un più efficace adempimento da parte dell’Agenzia delle entrate delle prescrizioni che stabilisce che le informazioni presenti nell’Archivio dei Rapporti finanziari “sono altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica” come riportato dal DPCM 159/2013.
Redazione redigo.info