Codice crisi d’impresa: le disposizioni del d.lgs. 136/2024 sui crediti contributivi
Con il messaggio INPS n. 3553, l’Istituto comunica relativamente alle disposizioni correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza sui crediti contributivi, definite dal decreto legislativo 136/2024, in vigore dal 28 settembre dell’anno in corso. Le disposizioni, si spiega nel documento, definiscono le procedure di gestione della transazione e del trattamento dei crediti contributivi.
Il messaggio riporta la sostituzione dell’articolo 16, comma 6, del d.lgs. 136/2024, con l’articolo 63 del CCII (Transazione su crediti tributari e contributivi) e quella dell’articolo 21, comma 4, dello stesso decreto, con l’articolo 88 del CCII.
Gestione della transazione
Il messaggio conferma la pregressa disciplina, disponendo che il debitore può proporre il pagamento – parziale o dilazionato – dei tributi, dei contributi e dei premi sorti fino alla data di presentazione della proposta di transazione. Le proposte presentate successivamente la data del 28 settembre 2024, devono essere sottoposte alla competenza decisionale del Direttore regionale (o di coordinamento metropolitano) e l’adesione alla stessa è definita dalla sottoscrizione dell’atto negoziale da parte del Direttore dell’ufficio territoriale della gestione dei crediti in oggetto.
Superata questa fase, l’adesione deve esser fatta entro i 90 giorni dalla domanda di transazione.
Trattamenti dei crediti contributivi
Con il piano di concordato il debitore può proporre il pagamento, definito come soprariportato, relativamente alle Agenzia fiscali e agli Enti gestori di forme di previdenza, assistenza ed assicurazioni obbligatorie.
Le proposte presentate a partire dal 28 settembre 2024 (che si ricorda essere la data di entrata in vigore del d.lgs. 136/2024) sono sottoposte alla competenza decisionale del Direttore regionale o di coordinamento metropolitano, con voto espresso dal Direttore dell’ufficio territoriale competente.
Qualora la sede competente sia diversa da quella in cui insiste il Tribunale, l’espressione del voto sarà effettuata da dalla stessa ma in rappresentanza delle altre sedi coinvolte nella decisione adottata dal Direttore regionale.
Redazione redigo.info