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Nuova FAQ di Agenzia delle Entrate in merito all'imposta sostitutiva TFR.
Una FAQ AE fornisce indicazioni ai sostituti di imposta che abbiano versato in eccedenza l’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto, al fine di utilizzare in compensazione, tramite F24, tali eccedenze.
FAQ Agenzia delle Entrate: imposta sostitutiva TFR
Agenzia delle Entrate risponde ad un quesito, individuando quali sono le modalità di utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito derivante dalle eccedenze di versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR (codici tributo 1712 e 119E).
Secondo l’Amministrazione finanziaria, il credito derivante da tali eccedenze può essere utilizzato dal sostituto d’imposta in compensazione tramite modello F24, indicando il codice tributo 1627 (155E per il modello F24 EP), ai fini del versamento delle ritenute. Invece, se le ritenute versate si riferiscono all’anno successivo a quello di maturazione del credito, deve essere indicato il codice tributo 6781 (166E per il modello F24 EP).
In ogni caso, tali operazioni non rappresentano compensazioni di tipo orizzontale o esterno e dunque non sono richieste né la preventiva presentazione del modello 770 da cui emerge il credito, né l’apposizione del visto di conformità su tale dichiarazione.
In caso di errata indicazione del codice tributo, può essere richiesta la correzione tramite il servizio telematico CIVIS.
Redazione redigo.info

