Abbassati i tassi di interesse: l’INAIL sulle sanzioni civili
Pubblicata dall’INAIL la Circolare n. 28, del 20 settembre 2024, che riporta le modifiche conseguenti alle decisioni della BCE che ha fissato al 3,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. Con la modifica apportata a livello europeo, sono variati anche i tassi di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori, a decorrere dal 18 settembre 2024, definiti, ora, come riportati in seguito.
Il pagamento in forma rateale comporta l’applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento, maggiorato di 6 punti percentuale: pertanto, i piani presentati a partire dal 18 settembre applicano un tasso del 9,65% (3.65%+6 punti percentuale).
Tassi sulle sanzioni civili
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi e premi, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile:
- pari al tasso di interesse maggiorato di 5,5 punti, per un totale di 9,15%;
- pari al tasso di interesse pari al 3,65% nell’ipotesi in cui il pagamento dei contributi o dei premi è effettuato a 120 giorni, in un’unica soluzione e in modo spontaneo da parte dell’imprenditore.
Nel caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie, il datore è tenuto al pagamento di una sanzione civile con tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento è effettuato in un’unica soluzione entro trenta giorni dalla denuncia, per un totale di 9,15%. Se, invece, il versamento supera i novanta giorni, il tasso applicato alla sanzione sarà dell’11,15% (3.65%+7,5 punti percentuale).
Il caso delle Procedure Concorsuali: tassi di interesse ridotti
Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili saranno ridotte ad un tasso annuo non inferiore a quello dello degli interessi legali, a condizione che vengano pagati, nella loro interezza, i contributi e le spese, così definiti:
- nel caso di mancato o ritardato pagamento, la sanzione civile è ridotta al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento (al 3,65%);
- nel caso di evasione, la percentuale di 3,65% è maggiorata di 2 punti percentuali.
Redazione redigo.info