Rischio infortunistico: dai Consulenti del Lavoro il documento sulla responsabilità datoriale
Il documento “Il rischio infortunistico: tutela delle condizioni di lavoro e responsabilità datoriale” , pubblicato dalla Fondazione studi Consulenti del Lavoro nella giornata di ieri, 19 settembre 2024, riporta una panoramica sul tema della sicurezza e sulla salute dei lavoratori, definendo i campi di applicazione – compresi i suoi confini – della responsabilità datoriale prevista per legge in quest’ambito.
In linea generale, è l’articolo 2087 del Codice Civile che delinea il principio della responsabilità del datore di lavoro nei confronti della sicurezza del lavoratore, così recitando: “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Dunque, l’articolo citato, svolge nell’ambito della sicurezza sul lavoro, un ruolo chiave dovuto alla capacità di colmare le discontinuità dell’ordinamento in materia, grazie alla sua elasticità e capacità di adattarsi alla più ampia sfera di possibili eventi.
Responsabilità datoriale: obblighi e confini
Il datore di lavoro è a capo dell’organizzazione produttiva, determina le scelte fondamentali, gestisce i rapporti con i propri dipendenti e definisce gli scopi aziendali nella totalità della loro direzione. A livello di sicurezza sul lavoro, l’imprenditore è tenuto a preservare la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro secondo il principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile. Anche se obbligato all’adempimento del risarcimento danni in caso di necessità, il nodo primo e cruciale del discorso è la prevenzione: tutti i datori di lavoro devono disporre le più ampie misure di sicurezza per tutelare i lavoratori, nonostante siano comunque tenuti al risarcimento dei danni.
L’articolo 2087 c.c. deve essere valutato in un’ottica duplice:
- dal punto di vista oggettivo, è rilevante ogni fatto riconducibile alla prestazione lavorativa purché il lavoratore si trovi nei locali aziendali;
- dal punto di vista soggettivo, invece, la clausola riguarda espressamente i datori di lavoro: il datore è sempre responsabile dell’adeguatezza generale del luogo di lavoro e del mantenere intatte le condizioni per non arrecare danni a persone o cose, garantendo l’incolumità psico-fisica del lavoratore.
Anche da un punto di vista di delega dei compiti, la responsabilità che consegue all’applicazione nella normativa, può essere delegata a terzi ma sarà comunque individuata in capo al datore di lavoro. Infatti, la disposizione di legge, non muta l’onere dell’imprenditore che rimane tenuto ad adottare tutte le misure possibili per tutelare la sicurezza.
Individuazione della responsabilità
In conclusione, è possibile affermare che:
- la responsabilità del datore di lavoro non è una responsabilità oggettiva, ma colposa, perché si deve valutare il difetto della diligenza dello stesso nelle misure apportate ai fini di sicurezza sul lavoro;
- il datore di lavoro è esonerato dalla propria responsabilità qualora sia il comportamento inadeguato del lavoratore a creare problemi di sicurezza (questo dinanzi a comportamenti imprudenti che non possono essere calcolati preventivamente dall’imprenditore);
- il lavoratore che richiede un risarcimento integrale del danno patito ha l’obbligo di provare il fatto che costituisce l’errore e il nesso di causalità materiale tra l’inadempimento ed il danno (non la colpa della controparte);
- la responsabilità datoriale, in caso di infortunio derivante da eventi atmosferici, è generalmente esclusa, considerandosi questi eventi “di forza maggiore”, imprevedibili e inevitabili.
Redazione redigo.info