Rendicontazione societaria di sostenibilità, finalmente i nuovi limiti

Il nuovo numero della pubblicazione periodica del CNDCEC arriva a pochi giorni dalla pubblicazione

Il Decreto legislativo n. 125/2024 (in seguito “Decreto”, G.U. – Serie generale n. 212 del 10.9.2024), attua la direttiva 2022/2464/UE del 14 dicembre 2022, in relazione alla rendicontazione societaria di sostenibilità, prescrivendo l’aumento dei limiti numerici. Vediamo come.

L’ambito soggettivo sono le società costituite nella forma giuridica della società per azioni, della società in accomandita per azioni, della società a responsabilità limitata, come pure della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice se ha, quali soci, le società costituite nelle forme dell’allegato I alla direttiva 2013/34/UE o, ove non disciplinate dal diritto di uno Stato membro, che abbiano forma giuridica comparabile a quelle indicate nel predetto allegato I.

Era atteso, il Decreto, nella parte in cui interviene, aumentandoli, sui limiti dimensionali per:

– la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro;

– l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato.

Il nostro legislatore si adegua, così, a specifica direttiva comunitaria intervenuta, in ragione dell’inflazione in atto da qualche anno, sulle soglie per la classificazione in categorie dimensionali delle sopra richiamate imprese e dei gruppi di imprese.

Perciò, ora i limiti riferiti al totale dello Stato patrimoniale e ai ricavi delle vendite e delle prestazioni aumentano del 25%.

Nota di redazione: nulla cambia in termini di soglia sul numero dei dipendenti occupati.

L’articolo 16 corregge il Codice civile nelle disposizioni che disciplinano:

– il bilancio abbreviato;

– il bilancio delle micro imprese;

– il bilancio consolidato.

I limiti fissati per l’abbreviato

In particolare, le imprese che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due tra questi limiti: totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 5.500.000 euro (non più 4.400.000 euro); ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 di euro (i vecchi 8.800.000 euro); dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

Ancora: le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e possono redigere il bilancio in forma abbreviata sono considerate micro imprese (soggette, per questo, ad un regime semplificato per la redazione del bilancio ad hoc), quando, nel primo esercizio o, in seguito, per due esercizi consecutivi, non superano due tra i seguenti limiti: totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 220.000 euro (prima, 175.000 euro); ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro (350.000 euro fino al nuovo intervento di legge); dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

Ritocco al consolidato e all’aggregato

Del consolidato si prevede ora che non sono soggette all’obbligo di redazione le imprese controllanti che, con le controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due di tali soglie: totale degli attivi degli Stati patrimoniali: si passa da 20.000.000 a 25.000.000 di euro; totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 di euro (limite fino a ieri: 40.000.000 di euro); dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 250.

Ad ogni buon conto, la verifica del superamento di tali nuovi margini numerici può essere effettuata anche su base aggregata (senza effettuare le operazioni di consolidamento), ma ad una condizione fissa: i limiti relativi agli attivi e ai ricavi subiscono una maggiorazione del 20% (rispettivamente arrivano a 30.000.000 e 60.000.000 euro).

Da quando i limiti introdotti?

Il Decreto appena ufficializzato entrerà in vigore il 25 settembre 2024.

Documento CNDCEC

Sul tema, i commercialisti del Consiglio nazionale con “La rendicontazione di sostenibilità consolidata di gruppo. Disposizioni normative estese ai Gruppi societari”, titolo del nuovo numero dell’Informativa Reporting di Sostenibilità (IRS).

Il documento fornisce una panoramica sul Decreto che estende i nuovi obblighi di rendicontazione di sostenibilità a livello consolidato per le società madri. L’art. 4 in particolare definisce gli obblighi su modello aziendale, governance, obiettivi di sostenibilità, gestione dei rischi a livello di gruppo, correlati agli articoli 6 e 7 che ne definiscono le forme di pubblicità e le esenzioni. Infine, il documento propone alcune considerazioni pratiche sul piano organizzativo societario di gruppo e sul ruolo di consulente o di membro del collegio sindacale in cui potrebbe trovarsi il commercialista.

L’integrale nella sezione Leggi e Prassi di redigo.info

Alessia Lupoi

Redazione redigo.info