Rischio calore: in Italia, al 40% la percentuale di aziende contestabili
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro lancia, da fine luglio scorso, una campagna di vigilanza straordinaria nei settori aziendali individuati ad alto rischio calore:
cantieri edili;
cantieri stradali;
agricoltura;
settore florovivaistico.
Il fine è verificare: la corretta valutazione del rischio specifico; le misure di prevenzione e protezione adottate dalle aziende per ridurre quel rischio, accentuato dall’innalzamento eccessivo delle temperature nel periodo estivo da diversi anni a questa parte.
Rischio calore: la verifica sulle aziende
Le realtà produttive verificate sul territorio nazionale dal personale ispettivo degli ITL (Ispettorati territoriali del lavoro) sono complessivamente 1611, così suddivise:
318 nel settore agricoltura;
1039 in edilizia;
160 nei cantieri stradali e
94 nel settore florovivaisti.
Percentuale alta
Il bilancio emerso: circa il 40% delle aziende ispezionate (596) non hanno valutato o implementato le misure di prevenzione specifiche, ragione per cui alle medesime aziende sono stati contestati i relativi illeciti riconducibili al rischio calore, previsti dal Decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro).
Tra gli illeciti maggiormente riscontrati:
- mancata protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute (art. 96, comma 1, lett. d);
- mancata verifica d’idoneità del POS (Piano operativo di sicurezza) al PSC (Piano di sicurezza e coordinamento) da parte del CSE (Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, art. 92, comma 1, lett. b);
- assenza della valutazione del rischio “microclima” (art. 181 comma 1 in combinato disposto con l’art. 28, co 2, lett. a);
- mancata verifica, da parte del datore di lavoro dell’impresa affidataria, delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e dell’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento (art. 97, comma 1).
Chiudono la casistica delle irregolarità evidenziate dagli ispettori: la mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione (art. 181 comma 1 in combinato disposto con l’art. 28, co 2, lett. b); la mancata verifica, da parte del datore di lavoro dell’impresa affidataria, della congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione (art. 97, comma 3, lett. b); infine, la mancata vigilanza del preposto sull’osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 19, comma 1, lett. a).
Redazione redigo.info